Log in or Create account

FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Tribunale di I grado, Sentenza del 29/06/2022, Amministrazione straordinaria di Banca Carige: illegittimo il diniego di accesso della BCE

Pres. S. Gervasoni, Rel. P. Nihoul - Francesca Corneli (avv. F. Ferraro) c. Banca Centrale Europea (agenti F. von Lindeiner, A. Riso e M. Van Hoecke, avv. D. Sarmiento Ramírez-Escudero)

 

Diritto di accesso – Amministrazione straordinaria – Decisione BCE 2004/258 – Presunzione generale di riservatezza - Motivazione

 

Una azionista di minoranza di Banca Carige presentava una istanza alla BCE per accedere alla decisione con la quale la stessa BCE aveva posto Carige di amministrazione straordinaria (a.s.). La BCE rigettava l’istanza ritenendo che le informazioni richieste, siccome attinenti ai compiti di vigilanza prudenziale, fossero coperte da una presunzione generale di riservatezza (ex art. 4, par. 1, lett c), decisione 2004/258); argomentava inoltre che il documento era da considerarsi riservato in quanto la sua divulgazione avrebbe potuto ledere l’interesse generale al buon funzionamento del sistema di vigilanza prudenziale.

Il Tribunale ha in primo luogo ritenuto sussistente l’interesse al ricorso nonostante la ricorrente avesse frattanto ottenuto (per via istruttoria) il documento nell’ambito di altro giudizio diretto all’annullamento della decisione BCE di collocare Carige in a.s. Tale circostanza non fa venire meno l’interesse all’annullamento del diniego: permane infatti l’interesse di indurre la BCE ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità.

Nel merito, il tribunale ha ritenuto le censure fondate.

Ad avviso del tribunale, l’art. 4, par. 1, lett. c), della decisione BCE n. 2004/258 - in base al quale la BCE rifiuta l’accesso a un documento qualora la sua divulgazione pregiudichi la tutela della riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto dell'Unione - non può costituire la base legale per una presunzione generale di riservatezza per tutte le informazioni incluse in una decisione che pone un ente creditizio in a.s.

Pertanto, un esame caso per caso dell’istanza è sempre necessario per opporre validamente un diniego. Più precisamente, al fine di rifiutare l’accesso a un documento in ragione della sua riservatezza, la BCE deve valutare (e motivare) sulla ricorrenza di due criteri: i) la natura non pubblica delle informazioni; ii) il pregiudizio che la divulgazione arrecherebbe agli interessi della persona fisica o giuridica che ha fornito le informazioni, o di terzi, o al corretto funzionamento del sistema di vigilanza prudenziale (in linea con quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 giugno 2018, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Ewald Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, paragrafo 35).

Seguendo queste coordinate, il Tribunale ha ritenuto il diniego BCE non adeguatamente motivato.

Parte della decisione era infatti pubblica, essendo stata pubblicata dalla stessa BCE e da Banca Carige, mentre, per ciò che attiene all’asserito rischio di pregiudizio al sistema bancario in generale o al sistema di vigilanza, la motivazione fornita dalla BCE è risultata eccessivamente generica e, quindi, inidonea a giustificare il diniego.

Il Tribunale ha infine escluso di poter prendere in considerazione gli ulteriori argomenti spesi dalla BCE nel corso del giudizio, ritenendo che la motivazione del diniego fosse formulata in modo troppo generico per poter essere validamente integrata in corso di causa, dato che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio e non successivamente.

 



Execution time: 10 ms - Your address is 13.59.208.135
Software Tour Operator