Pres. M. Filippi; Est. F. Dallari - DIREL - Federazione Nazionale Dirigenti Enti Locali - DIREL Veneto Struttura Regionale del Veneto (avv.ti D. Tomassetti e M. Guzzo) c. Comune di Vicenza (avv. F. Lembo)
Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali – Sentenza 20/2019 Corte Costituzionale – Portata applicativa
Parte ricorrente agiva in giudizio innanzi al Tribunale amministrativo per ottenere l’annullamento della nota con cui il Comune richiedeva a tutti i propri dirigenti la comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali contestandone la legittimità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019.
Il giudice amministrativo, investito della questione in esame avente ad oggetto l’analisi della portata degli obblighi strumentali all’applicazione della trasparenza amministrativa, dopo aver brevemente delineato i principi sanciti dalla Corte Costituzionale, ha respinto il ricorso.
Nello specifico, infatti, la Corte con tale pronuncia ha dichiarato illegittimo l’art 14 co 1 bis d.lgs. 33/2013 nella misura in cui prevede la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali per tutti i soggetti titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, indipendentemente dallo svolgimento di una procedura pubblica di selezione. Secondo la sentenza in esame, dunque, è la sola pubblicazione di tali dati e, non la mera comunicazione degli stessi, ad apparire illegittima perché sproporzionata rispetto agli obiettivi di trasparenza che si intende perseguire.
D’altronde a conferma di ciò si pone l’art 13 co. 3 d.p.r. 62 del 2013 che, nel definire l’obbligo in questione, ne chiarisce l’ampia portata applicativa non potendone circoscrivere l’operatività per i solo dirigenti apicali limitatamente agli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.