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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6031/2022, I limiti al diritto di accesso civico e l’obbligo della pubblica amministrazione di motivare puntualmente il diniego

Pres. M. Noccelli -  est.  A. De Miro - Aristide Osvaldo Tesei (avv. C.  Cardenà) c. Asur Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale ( avv.ti Marisa Barattini, Cristiana Pesarini) e Parenti Fabio (n. c.) per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I n. 00721/2021

Diniego all’accesso civico generalizzato – Motivazione precisa - Limiti normativi – Interessi economici commerciali

Il ricorrente, dopo aver presentato istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto le autorizzazioni e i verbali relativi alle ispezioni effettuate negli allevamenti avicoli intensivi delle Province di Ancona e Macerata nel triennio 2018-2020, attestanti le eventuali irregolarità riscontrate, stante il diniego reso dall’amministrazione fondato su esigenze di riservatezza, agiva in giudizio.

Il Tar per le Marche con sentenza n. 1721/2021 sostenendo la fondatezza del diniego, ha rigettato il ricorso. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto appello evidenziandone l’illegittimità e auspicandone l’integrale riforma.

 

La controversia in esame verte sulla contestata legittimità del diniego del diritto di accesso civico generalizzato alla luce di quanto sancito dal d.lgs. 33/2013 e i relativi limiti applicativi.

Il Consiglio di Stato, dopo aver brevemente delineato l’evoluzione della disciplina normativa in materia di accesso agli atti richiamando le varie forme di accesso e i rispettivi principi ispiratori, si è soffermato sui limiti applicativi previsti dall’art 5 bis del d.lgs. 33/2013.

Nello specifico, infatti, il legislatore ha ritenuto opportuno individuare alcune eccezioni alla regola dell’accessibilità così da tutelare specifici interessi pubblici e privati. Ciò posto, tuttavia, perché il diniego all’accesso sia legittimo è necessario che l’amministrazione interessata indichi espressamente il pregiudizio derivante dall’accoglimento della pretesa ostensiva non essendo, a tal fine, sufficiente una mera motivazione generica e astratta. In altri termini, come ha rilevato gran parte della giurisprudenza, deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio specifico che ne deriva.

 

Nel caso di specie, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, fermo restando la sussistenza in capo al ricorrente di un diritto di accesso civico generalizzato data la natura degli interessi coinvolti quali la salute pubblica e l’ambiente, il giudice amministrativo rileva il difetto di motivazione con cui l’amministrazione ha fondato il proprio diniego.

Secondo il collegio, infatti, l’appello è fondato in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto indicare in modo concreto e puntuale le ragioni del diniego specificando il pregiudizio che ne deriverebbe rispetto agli interessi economici e commerciali delle persone coinvolte.



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