Pres. L. Maruotti. Est. P. L. Tomaiuoli - Enpam - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (avv. A. Piazza) c. Franco Picchi (avv. M. Mandoli) e nei cfr. di Presidenza del Consiglio dei ministri (Avv. Stato), Intesa Sanpaolo spa (avv. G. F. Ferrari) e Bnp Paribas e Jp Morgan Chase Bank (n.c.)
Diritto di accesso documentale – Diritto di accesso civico generalizzato – Ambito soggettivo di applicazione - Soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse – Attività strumentali
Un medico iscritto all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam o Fondazione) presentava istanza di accesso, documentale e civico generalizzato, chiedendo alla Fondazione una serie di documenti inerenti un accordo transattivo intervenuto tra la stessa Fondazione e alcuni istituti di credito. A fronte del diniego opposto dall’Enpam, il medico si rivolgeva, dapprima e infruttuosamente, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e, successivamente, al TAR Lazio che annullava il diniego ordinando l’ostensione di gran parte dei documenti richiesti.
In sede di appello, il Consiglio di Stato - dopo aver rilevato che il TAR correttamente ha scrutinato la legittimazione del ricorrente alla luce della normativa sul punto ad esso più favorevole (in linea con Cons. St., Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10) – ha respinto la tesi dell’Enpam volta a sostenere l’estraneità dei documenti richiesti dall’attività di pubblico interesse svolta dalla Fondazione sull’assunto che tale non sarebbe l’attività oggetto di gestione patrimoniale (mobiliare) “attinta” dalla richiesta di accesso, mentre lo sarebbe esclusivamente quella di previdenza ed assistenza prestata agli iscritti.
Al riguardo, il Collegio ha osservato che l’Enpam svolge funzioni amministrative di interesse pubblico - relative all’attività di previdenza e assistenza obbligatoria dei professionisti ad essa iscritti - ed è pertanto soggetta al diritto di accesso (art. 22, co. 1, lettera e) l. 241/90) e civico generalizzato (l’art. 2-bis, co. 3 del d.lgs. n. 33 del 2013) limitatamente alla predetta attività. Nella costante interpretazione giurisprudenziale si è sempre ritenuto che inerente all’attività di pubblico interesse svolta da un soggetto privato, cui è affidata una pubblica missione, è anche quella a essa strumentale. Tale nesso di strumentalità è stato già ravvisato in giurisprudenza con riferimento all’attività di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare delle casse previdenziali privatizzate e della stessa Enpam, anche in ragione della loro sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria. Il Collegio ha quindi ribadito che, poiché la gestione del patrimonio, mobiliare e immobiliare, ha un rilievo essenziale per il corretto svolgimento dell’attività di pubblico interesse della Fondazione, gli atti ad essa relativi sono assoggettati alla disciplina sull’accesso tanto civico quanto documentale.