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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5089/2022, Gli enti previdenziali e assistenziali privatizzati (quali l’Enpam) sono assoggettati all’accesso civico semplice anche con riferimento alle attività strumentali

Pres. M. Noccelli,  Est. G. Tummello - Fondazione Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (avv. A. Piazza) c. OMISSIS (avv. M. Mandoli).

 

Obblighi di pubblicazione – Accesso civico semplice - Ambito soggettivo di applicazione – Enti previdenziali privatizzati

 

A fronte di una istanza di accesso civico semplice, l’Enpam rifiutava di provvedere alla pubblicazione di una serie di documenti quali la Carta dei servizi, vari dati contabili e dati inerenti la class action, ritenendo tali documenti estranei dall’ambito pubblicistico dell’attività prestata e pertanto esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 33/2013.

In linea con la decisione di primo grado, il Consiglio di Stato ha osservato che gli enti previdenziali e assistenziali privatizzati, quali l’Enpam, soggiacciono alla disciplina dell’accesso civico nei limiti della natura pubblicistica dell’attività da questi svolta. Il criterio (ex art. 2-bis d.lgs. 33/2013) è dunque quello della rilevanza dell’attività in relazione all’interesse pubblico. Secondo il Collegio, la pretesa dell’appellante (Enpam) di scindere le attività oggetto della domanda ostensiva dall’attività istituzionale vera e propria è priva di fondamento normativo, in quanto la relazione di strumentalità che lega, sul piano materiale e organizzativo, attività apparentemente distinte ma funzionali – come quelle oggetto di contesa - ad assicurare la missione dell’ente, o comunque necessarie per il “controllo democratico” sotteso all’accesso civico, comporta l’assimilazione delle stesse sul piano del regime dell’accesso civico. Né, d’altra parte, l’Enpam ha fornito specifici e concreti argomenti per dimostrare che i settori oggetto della istanza sarebbero del tutto avulsi dall’attività pubblicistica dell’ente.

In conclusione, posto che il regime normativo dell’accesso civico è funzionale alla tutela di un interesse che è indifferente alle forme (pubblicistiche o privatistiche) dei singoli atti di gestione, essendo radicato sulla diversa nozione di “attività di interesse pubblico”, non si può escludere l’accesso civico ad attività dell’ente privatizzato che, pur avendo veste formalmente privata, siano connesse alla complessiva gestione dell’ente stesso, e come tali incidano sull’attività di interesse pubblico soggetta.



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