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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6654/2022, Sull’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei titolari di incarichi politici

Pres. H. Simonetti, est. M. Poppi- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi Roma Tor Vergata e Anac (Avv. tura Stato) c. OMISSIS (avv.ti M. Grandi e S. Orlandi)

 

Obblighi di pubblicazione – Pubblicazione dei dati patrimoniali dei titolari di incarichi politici e dei dirigenti pubblici

 

Un componente del consiglio di amministrazione della Università «Tor Vergata» contestava la richiesta dell’Ateneo di comunicare i dati patrimoniali di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 ai fini della prescritta pubblicazione. La medesima persona, nella veste di dirigente di ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, aveva in precedenza anche contestato la nota con la quale l’amministrazione di appartenenza gli aveva intimato di adempiere alle stesse prescrizioni. Questo secondo giudizio sfociava nella nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 20 del 23 febbraio 2019, che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis nella parte in cui dispone(va) la pubblicazione indiscriminata per tutti i titolari di incarichi dirigenziali.

Nel giudizio avverso la nota dell’Ateneo, il TAR, richiamata la sentenza della Consulta, accoglieva il ricorso; l’Anac e la Presidenza del Consiglio dei Ministri proponevano appello.

Nell’accogliere la tesi degli appellanti, il Consiglio di Stato ha osservato che la pronuncia della Corte Costituzionale esplica effetti unicamente in ordine alla posizione di titolari di incarichi dirigenziali e non anche su quelle dei titolari di incarichi di indirizzo politico cui deve essere assimilata la posizione dell’appellato, stante l’esercizio di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo.

Tale posizione deve ritenersi attratta nell’ambito di applicazione dell’originario testo dell’art. 14 del decreto trasparenza che, al comma 1, già imponeva obblighi di pubblicazione ai “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”.

L’esclusione dell’obbligo di pubblicazione non potrebbe nemmeno derivare dall’art. 1, co. 7, del d. l. n. 162/2019. Questo, quanto ai soggetti che si trovano nella posizione dell’appellato, si limita a escludere (non la pubblicazione) bensì il solo regime sanzionatorio di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013. Ne consegue, dunque, che per i titolari di incarichi politici permane l’obbligo di pubblicazione dei dati ma che, per effetto della disposizione appena richiamata tale obbligo non è attualmente provvisto di sanzione in caso di sua violazione.

Da ultimo, il Consiglio di Stato ha chiarito che la compressione del diritto alla riservatezza dell’appellato deve ritenersi giustificata in ragione della delicatezza dell’incarico attribuito e della natura pubblica dello stesso, e quindi della possibilità di assicurare un controllo diffuso quanto all’esercizio delle funzioni attribuite, nel quadro di un’Amministrazione democratica. 



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