Pres. S.M. Russo, est. L. Biffaro - Elisicilia S.r.l., (avv. L. Borgia, M. Dell’Arte e C. Marino) contro ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, (avv. M. Di Giugno e D. De Vecchi) e GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A., ( avv. L. Mazzeo e P. Caruso)
Accesso documenti – Visione offerta tecnica e economica - Articolo 53, comma 6 d.lgs. 50/2016 –– Segreti tecnici commerciali – Know how aziendale – Valutazione di stretta indispensabilità.
Il contenzioso prende il via da un’istanza d’accesso finalizzata ad ottenere la visione dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicataria, la quale, si opponeva all’ostensione della documentazione ritenendo che la stessa contenesse informazioni riservate relative al know- how aziendale, dunque, segreti commerciali.
La stazione appaltante accoglieva l’opposizione e assicurava l’ostensione dell’offerta richiesta con l’omissione delle parti ritenute “sensibili”.
In ragione di ciò, l’istante proponeva ricorso al TAR avverso il diniego parziale, lamentando l’impossibilità di verificare la legittimità dell’operato della commissione di gara.
Secondo la stazione appaltante nell’istanza d’accesso formulata dalla ricorrente non era stata dimostrata la stretta indispensabilità tra la documentazione richiesta e l’esigenza di tutelare l’interesse in giudizio con connessa carenza di interesse all’azione.
Nello specifico, il TAR ha sottolineato che l’art. 53 del d.lgs. 50/2016 “si pone in termini di specialità o di coerente sviluppo normativo” rispetto all’art. 24 della legge n. 241/90.
Infatti, l’ambito di operatività dell’art. 53, comma 6 del d.lgs. 50/2016 del concorrente alle informazioni fornite dagli altri operatori partecipanti alla gara nell’ambito dell’offerta, ove contenenti segreti commerciali è consentito solo laddove sia concretamente necessario e dunque strettamente indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.
In definitiva, secondo il Collegio la valutazione sulla “stretta indispensabilità” non deve essere limitata alla verifica dell’instaurazione di un giudizio avverso gli atti di gara bensì deve essere svolta in concreto alla luce delle “deduzioni difensive potenzialmente esplicabili” da parte del ricorrente che ha richiesto l’accesso.
Nel caso di specie invece, la ricorrente non avrebbe indicato alcuna deduzione difensiva potenzialmente esplicabile avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti di gara, avendo la stessa indicato esclusivamente un generico riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi in qualità partecipante alla gara.