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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 222/2022, Sull’accesso agli atti inerenti la procedura di project financing

Pres. O. Settesoldi, Est. M. Sinigoi - Citelum Italia S.r.l. (avv. P. Pettinelli) c. Comune di Gorizia (avv. S. Piccoli) e nei cfr. di  Enel Sole S.r.l (avv.ti F. Cintioli, G. Lo Pinto e A. Carafa)

 

Diritto di accesso – Project financing - Differimento

 

Una società esclusa dalla procedura di confronto comparativo per l’individuazione di un progetto di fattibilità nella procedura di project financing, impugnava il provvedimento del Comune nella parte in cui differiva l’accesso – avente a oggetto i progetti di fattibilità tecnica ed economica presentati dal promotore e altri documenti relativi alle integrazioni progettuali richieste dal Comune allo stesso promotore -  sino all’emanazione del bando di gara per la scelta del contraente.

Il TAR ha anzitutto ritenuto sussistenti la legittimazione e l’interesse all’accesso della società ricorrente, trovando questi fondamento nello svolgimento del previo confronto comparativo all’esito del quale il Comune ha adottato la dichiarazione di fattibilità/pubblico interesse della proposta della controinteressata e l’individuazione della medesima quale promotore, compromettendo definitivamente le aspirazioni della ricorrente a rivestire tale ruolo.

Nel merito, il TAR ha accolto in parte il ricorso, escludendo l’indiscriminata e immediata ostensione di tutta la documentazione richiesta.

In particolare, quanto al progetto di fattibilità tecnica ed economica costituenti la proposta del promotore, questi, a opinione del Collegio, possono essere ostesi (o, meglio, devono essere messi a disposizione di tutti gli operatori interessati a partecipare alla gara coerentemente con quanto disposto dall’art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016) nel momento d’indizione della gara per la scelta del contraente. L’accesso anticipato consentirebbe di avere, rispetto agli ordinari tempi della gara pubblica, un maggiore lasso di tempo per formulare eventualmente un’offerta migliorativa di quella ricavabile dal presentato piano economico – finanziario, con evidente alterazione della par condicio tra concorrenti. Sulla scorta di detta considerazione, il Collegio ha ritenuto legittimo il differimento all’accesso disposto dal Comune ex 24, co. 6, lett. d) . 241/1990 e art. 9, c. 2 del d.P.R. n. 184/2006. Né, in senso contrario, chiarisce la sentenza, si potrebbero invocare le disposizioni dettate in materia di accesso agli atti dall’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 - invero non applicabili direttamente nella specie – le quali devono essere lette alla luce del procedimento bi-fasico del project financing e ad esso, necessariamente, adattate.

Viceversa, il TAR ha accolto i motivi di ricorso volti a contestare il differimento alla ostensione degli altri documenti – relativi alle integrazioni del progetto richieste dal Comune al promotore - in quanto trattasi di documenti strumentali alle esigenze difensive della ricorrente nel pendente giudizio per l’annullamento della delibera assunta dal Comune in esito alla fase di scelta del promotore.



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