Parere del Garante in materia di accesso a corrispondenze mail
Par. n. 158 del 28 aprile 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società multiservizi Rovereto srl
Richiesta di riesame – Provvedimento di accoglimento parziale – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società multiservizi Rovereto srl – Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 –
Il caso sottoposto all’attenzione del Garante riguardava una richiesta di accesso civico presentata a una società a totale partecipazione pubblica avente a oggetto, fra l’altro, tutte le e-mail scambiate tra la società e l’amministrazione comunale riferite a «comune, sindaco, assessori, distretti e altri soggetti.
Con riferimento all’oggetto dell’istanza di accesso civico, non essendo stati inviati al Garante ai fini delle valutazioni richieste per l’espressione del parere i documenti o la corrispondenza oggetto di accesso civico è stato impossibile per il Garante esprimersi nel merito della questione sottoposta dal RPCT della società, anche considerando che allo stato non è possibile verificare quanto affermato dall’ente nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico.
In definitiva il Garante rinvia integralmente alla definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico contenuti nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico e nei precedenti del Garante in materia di accesso civico pubblicati sul sito web istituzionale.
Invero, nelle Linee guida in materia di accesso civico sono stati forniti precisi chiarimenti sulle modalità con cui effettuare le valutazioni necessarie, indicando in primo luogo che la tutela che si estende non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, enti, associazioni, copre le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata ed è volta a garantire non solo la segretezza del contenuto della corrispondenza fra soggetti predeterminati, ma anche la più ampia libertà di comunicare reciprocamente che, verrebbe pregiudicata dalla possibilità che soggetti diversi dai destinatari individuati dal mittente possano prendere conoscenza del contenuto della relativa corrispondenza.