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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9774842 7 aprile 2022: Provvedimenti disciplinari - Comune di Ginosa

Parere del Garante in materia di provvedimenti disciplinari

 

Par. n. 131 del 7 aprile 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ginosa

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cattolica– Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – Provvedimenti disciplinari – Dati giudiziari – carenza di motivazione.

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di accoglimento di un’istanza di accesso civico avente ad oggetto gli atti del procedimento disciplinare a carico di un dipendente, connesso a fatti che sono stati oggetto di esame in un processo penale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ginosa chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013. 

In particolare, il RPCT ha chiarito che gli atti oggetto di accesso, nello specifico, riguardavano dati giudiziari del soggetto controinteressato, in particolare, le sentenze che avevano deciso i tre gradi di giudizio.

Ha ricordato il Garante che la medesima normativa sancisce nel contempo che l’accesso civico è in ogni caso rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

Tuttavia, con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, appare opportuno evidenziare che non sono stati inviati al Garante neanche per estratto i documenti oggetto di accesso civico, impendendo peraltro di poter verificare quanto affermato dall’amministrazione nel provvedimento di accoglimento dell’accesso civico. 

In definitiva, ha ritenuto che tali carenze istruttorie e procedurali, considerate nel loro complesso, impediscono a questa Autorità di esprimersi nel merito dell’accesso civico presentato rinviando alle motivazioni con cui già in passato il Garante si era espresso su questioni analoghe, riguardanti l’accesso civico a documenti relativi a procedimenti disciplinari o a dati giudiziari, evidenziando la sussistenza del limite all’accesso civico derivante dall’ostensione della documentazione richiesta previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr., provv. n. 44 del 5/32020, in www.gpdp.it, doc. web n. 9309491 e pareri ivi richiamati; provv. n. 291 del 16/5/2018, ivi, doc. web n. 8997258; provv. n. 482 del 15/11/2018, ivi, doc. web n. 9063993).



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