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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9774019 22 Aprile 2022: Perizie medico legali - Comune di Cattolica

Parere del Garante in materia di visita per il riconoscimento della cecità civile - INPS

 

Par. n. 137 del 22 aprile 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’INPS.

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’INPS– Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – Dati personali – diritto alla salute.

 

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’INPS chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013. 

 In particolare, l’amministrazione aveva rifiutato l’accesso civico poiché la documentazione richiesta conteneva, pertanto, dati sensibili relativi alla salute.

Nel caso di specie, l’associazione richiedente l’accesso civico ha, quindi, presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT dell’INPS (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), ritenendo il rifiuto opposto non corretto e insistendo nelle proprie richieste.

 

Il Garante, nel Parere ha evidenziato che alla fattispecie sottoposta all’attenzione dell’ Autorità, alla luce dell’insieme degli elementi che contribuiscono a formare il quadro normativo descritto, non è possibile applicare l’art. 9, par. 2, lett. g), del RGPD – come interpretato nella richiesta di riesame dal soggetto istante – per accordare l’accesso civico a dati relativi alla salute, in quanto la lettura fornita non è conforme alla disposizione poiché con il citato articolo il regolamento europeo consente il trattamento di categorie particolari di dati personali quando è «necessario per motivi di interesse pubblico rilevante», ma a condizione che ciò avvenga  sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato». Tale requisito manca invece nel caso in esame e il trattamento richiesto – ossia l’ostensione di dati relativi alla salute tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato a cui consegue il particolare regime di pubblicità previsto dall’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 – è anzi vietato dalla disciplina di settore.

In definitiva, in virtù di un’esclusione espressa, l’ostensione dei dati richiesti secondo il Garante non è possibile neanche mediante applicazione di una disposizione in via analogica.

 

 



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