Parere del Garante in materia di dichiarazioni
Par. n. 184 del 12 maggio 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ASP di Messina
Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ASP di Messina– Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013
Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico avente ad oggetto il testo «della dichiarazione resa da soggetto identificato in atti, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di assenza di indagini a carico o di imputazione per reati penali o ricompresi nel codice antimafia» e gli «esiti dei controlli amministrativi effettuati a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000 circa la veridicità del contenuto dell’innanzi dichiarazione, il Responsabile chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013.
In particolare, nel caso di specie, era stato accordato un accesso civico parziale con la tecnica dell’oscuramento dei dati protetti, atteso che, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013, ciò sarebbe consentito soltanto in relazione ai limiti di cui ai commi 1 e 2 e non anche per le limitazioni assolute di cui al comma 3.
Il Garante, nel Parere ha evidenziato che contrariamente a quanto sostenuto dal soggetto istante nella richiesta di riesame del provvedimento di accoglimento parziale dell’accesso civico non risultava, allo stato, nel caso di specie, uno specifico regime di pubblicazione online della citata dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
In definitiva appare opportuno evidenziare che non sono stati inoltre inviati al Garante – neanche per estratto – i documenti oggetto di accesso civico, né risulta che il soggetto controinteressato sia stato coinvolto nel procedimento.
In ragione di ciò, tali carenze istruttorie e procedurali, considerate nel loro complesso, impediscono a questa Autorità di esprimersi nel merito dell’accesso civico presentato, non potendo verificare la correttezza di quando sostenuto dall’amministrazione nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico.