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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9799635 7 luglio 2022: TARI – Città metropolitana Roma Capitale

Parere del Garante in materia di TARI

 

Par. n. 246 del 7 luglio 2022, – Difensore civico della città metropolitana di Roma Capitale

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Difensore civico della città metropolitana di Roma Capitale – Garante – Art. 5 comma 8 d. lgs n. 33 2013 – Tari.

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico in materia di documentazione Tari, il Difensore civico della città metropolitana di Roma Capitale chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8 del d. lgs. n. 33/2013. 

 In particolare, l’amministrazione aveva rifiutato l’accesso civico poiché la documentazione richiesta conteneva, pertanto, dati sensibili esclusi – in quanto tali – dall’accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013. 

Il Garante, nel Parere ha evidenziato che oggetto dell’accesso civico risultano essere informazioni personali riferite a tre soggetti identificati in atti e inerenti all’esistenza o meno nei loro confronti di attività di riscossione coattiva di somme che non sarebbero state versate al Comune relative al pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) e che sarebbero già state oggetto di precedenti avvisi di accertamento (anni 2015 e 2016). In particolare, il soggetto istante dichiara di voler avere informazioni sull’esistenza di eventuali procedure esecutive, come il pignoramento presso terzi.

In ragione di ciò, considerando la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, la relativa integrale ostensione determina un’interferenza sproporzionata nei diritti dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale, sociale, relazionale e professionale (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).

In conclusione, ricorda il Garante, che resta ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e il Comune ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa dunque consentire l’ostensione delle informazioni richieste.



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