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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9789100 1 giugno 2022: Nomine – Regione Lazio

Parere del Garante in materia di nomine

 

Par. n. 208 del 1 giugno 2022, – Difensore civico della Regione Lazio

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Difensore civico – Garante – Art. 5 comma 8 d. lgs n. 33 2013 – Nomine.

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato presentato dalla ASL avente ad oggetto la documentazione inerente alla nomina del Direttore Sanitario, il Difensore Civico Regionale chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013. 

 In particolare, l’amministrazione aveva rifiutato l’accesso civico poiché la documentazione richiesta conteneva dati personali.

Nel caso di specie, il soggetto istante nel ricorso al Difensore civico regionale affermava che in un separato procedimento giudiziario il Tar Lazio con sentenza in atti avrebbe riconosciuto a favore di un altro soggetto la possibilità di accedere al fascicolo istruttorio relativo alla nomina del Direttore Sanitario della ASL, soggetto controinteressato nel presente procedimento, tramite l’istituto dell'accesso generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013.

Tuttavia, sottolinea il Garante, che la sentenza citata faceva riferimento a profili differenti, non pronunciandosi il giudice amministrativo in alcun modo sulla sussistenza dei presupposti per ottenere o meno la documentazione richiesta tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore e nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico, non risulta che il soggetto controinteressato sia stato coinvolto nel procedimento relativo all’accesso civico, impedendogli di presentare un’eventuale opposizione motivata.

Inoltre, si rileva che non sono stati inviati al Garante i documenti oggetto di accesso civico, né in altri atti dell’istruttoria sono stati indicati quali sarebbero i dati personali coinvolti, di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale.

In definitiva, tali mancanze impediscono al Garante di esprimersi nel merito del ricorso al Difensore civico regionale sulla richiesta di accesso civico presentata all’ASL.



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