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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9767096 1 aprile 2022: Provvedimenti disciplinari – Agenzia delle accise dogane e monopoli (ADM)

Parere del Garante in materia di accise

 

Par. n. 110 del 1 aprile 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – Accise – carenza di motivazione.

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico avente ad oggetto la volontà di conoscere quanti fossero i procedimenti disciplinari avviati, quanti conclusi e quali fossero stati gli esiti in relazione a una sentenza penale di primo grado identificata in atti, con la quale era stata dichiarata la prescrizione di un procedimento penale riguardante anche dipendenti dell’ADM nell’ambito del quale la stessa organizzazione sindacale si era costituita parte civile, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia dell’accise chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013. 

 In particolare, l’amministrazione non aveva fornito riscontro all’istanza nei tempi previsti dal procedimento, dunque l’istante presentava una richiesta di riesame al RPCT dell’ADM ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Ha sottolineato il Garante che la disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

Inoltre ha ricordato che anche nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico è espressamente previsto che «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa motivazione utile all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione.

Il Garante, nel Parere ha evidenziato che la fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Autorità ha delle carenze procedurali e istruttorie poiché l’amministrazione non ha coinvolto i soggetti controinteressati nel procedimento di accesso civico e non ha adottato alcun provvedimento espresso corredato da adeguata motivazione con cui ha negato o differito l’accesso per motivi di protezione dei dati personali.

In definitiva tali carenze procedurali e istruttorie, considerate nel loro complesso, unite alla circostanza che il Garante non ha potuto visionare nemmeno la sentenza citata in atti, che non è stata trasmessa impediscono a questa Autorità di esprimersi, allo stato, nel merito della questione sottoposta dal RPCT dell’ADM.



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