Abstract [It]: L’articolo commenta la sentenza n. 1 del 2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile una questione relativa alla differenziazione di genere del personale educativo dei convitti. Ricostruite le trasformazioni del modello convittuale, il presente lavoro si sofferma sul ruolo ricoperto dagli argomenti relativi al mutamento della realtà sociale, per come proposti dal giudice a quo, ai fini dell’inammissibilità della questione, e sulla conseguente assenza di un esplicito bilanciamento da parte della Corte costituzionale tra parità di genere e pluralismo educativo.
Title: Gender equality and educational pluralism in the recruitment of educational staff in Italian boarding schools. Note to the Constitutional Court’s decision no. 1 of 2022
Abstract [En]: The article comments on Constitutional Court's decision no. 1 of 2022, which declared inadmissible an issue concerning gender differentiation of the educational staff of Italian boarding schools (i.e. convitti). Having reconstructed the transformations of the educational model, this work explores the role played by the arguments regarding the change in social reality, as proposed by the judge a quo, and the absence of an explicit balancing between gender equality and educational pluralism.
Parole chiave: Convitti, coscienza sociale, discrezionalità legislativa, parità di genere, pluralismo educativo
Keywords: Convitti, social conscience, legislative discretion, gender equality, educational pluralism
Sommario: 1. Premesse. 2. L’evoluzione della normativa in materia di personale educativo convittuale. 3. La natura anacronistica della distinzione di genere nel reclutamento degli educatori e delle educatrici in convitti ed educandati secondo l’ordinanza del giudice remittente. 4. La lapidaria decisione della Corte costituzionale: l’inammissibilità della questione in virtù della discrezionalità del legislatore riguardo alla valutazione del mutamento della coscienza sociale. 5. Il diverso utilizzo degli argomenti relativi al mutamento della realtà sociale tra giudice remittente e Corte costituzionale. 6. La necessaria coerenza tra criteri per l’assunzione del personale e modello educativo convittuale. 7. L’illegittimità costituzionale delle differenziazioni di genere in sede di reclutamento del personale scolastico secondo i precedenti orientamenti costituzionali. 8. In conclusione: il sindacato di costituzionalità sul modello educativo convittuale nel complesso bilanciamento tra parità di genere e pluralismo educativo.
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