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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 7874/2022, Accesso agli atti avente ad oggetto la perizia medico legale: tra esigenze di conoscibilità e riservatezza

Pres. Est. M. Corradino – OMISSIS (avv. Pietro Ferrari) c. Azienda Usl Toscana Centro (avv. Paola Bertoncini) per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sez. II n. -OMISSIS-

Nozione di documento amministrativo – perizia medico legale interna – oggetto dell’accesso - riservatezza

Parte ricorrente, nelle more del giudizio civile istruito al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità dell’Azienda sanitaria nella causazione della morte del proprio familiare e conseguente risarcimento del danno parentale sofferto, formulava istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la documentazione relativa alla perizia medico legale. Tuttavia, stante il silenzio reso dall’amministrazione, proponeva ricorso che il Tar Toscana ha dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi. Avverso tale pronuncia, la ricorrente agiva in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato evidenziandone l’illegittimità e auspicandone l’integrale riforma.

 

Il giudice amministrativo, dopo aver brevemente analizzato la peculiarità che contraddistingue il giudizio in materia di accesso agli atti in ordine al profilo motivazionale, ha accolto il ricorso in esame ritenendolo, non solo sufficientemente motivato, seppur sinteticamente, ma anche fondato nel merito.

 

In particolare, infatti, la documentazione sanitaria rientra a pieno titolo nell’ambito della nozione di documento amministrativo di cui all’art 22 l. d) l. 241/90 trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera in relazione all’attività di pubblico interesse svolta al fine di assicurare un’adeguata assistenza sanitaria.

Non sono, quindi, apparse condivisibili le osservazioni formulate dall’Azienda sanitaria secondo cui l’accesso alla documentazione richiesta sarebbe stato escluso per esigenze di riservatezza di cui all’art 16 l. 24/2017. Diversamente, infatti, verrebbero impropriamente equiparati i verbali e gli atti conseguenti l’attività di gestione del rischio clinico, per legge non ostensibili in procedimenti giudiziari, con la perizia medico legale interna istruita a seguito di richiesta danni.

 

G. FILISI



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