Ordine degli Assistenti sociali (avv. E. Pietropaoli) c. Roma Capitale (F. Graglia) e con l’intervento ad adiuvandum Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali - CNOAS (A. Cicchinelli – P. Piselli)
Accesso agli atti – Richiedente Ordine professionale –Dipendenti pubblici – Albo professionale – Diniego – Legittimo.
L’Ordine degli Assistenti Sociali presentava istanza di accesso al Comune di Roma Capitale per conoscere l’elenco degli assistenti sociali dipendenti o collaboratori deducendo a sostengo di tale pretesa come l’esercizio della professione di assistente sociale - tanto in forma autonoma che subordinata e tanto nel pubblico impiego come in ambito privato - sia subordinato all’iscrizione al relativo albo professionale. Rientrerebbe, pertanto, tra i poteri dell’Ordine svolgere i relativi accertamenti, al fine di garantire che i servizi offerti dagli assistenti sociali alla cittadinanza assicurino adeguati standard qualitativi.
Il Comune di Roma Capitale negava l’accesso, risultando confermato detto diniego anche a seguito del riesame al Difensore civico.
Il TAR Lazio, con sentenza resa dalla sez. II, in commento, ha respinto il ricorso ritenendo che esuli dalle competenze dell’Ordine professionale il controllo di coloro che prestino alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni attività lavorative di contenuto corrispondente a quelle della libera professione.
Spetta al datore di lavoro (in questo caso, Roma Capitale) svolgere le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti per l’accesso a specifici impieghi stabiliti dalla legge, anche mediante la consultazione di albi professionali di cui gli ordini professionali devono curare la tenuta, anche informatizzata, e la diffusione.
Veronica Varone