A.M. Falcon (avv.ti A. Coppola, A. Zimbardi, A. Sturni) c. Azienda Sanitaria Locale Roma 3 (avv.ti F. Ferrara e C. Di Carlo)
Accesso agli atti – Rapporto di pubblico impiego – Proroghe – Attività di pubblico interesse – Sussiste.
La ricorrente è inserita nella graduatoria relativa al concorso pubblico dell’Azienda Sanitaria Locale (di Roma 5) dalla validità di tre anni per il ruolo di dirigente psicologo. Chiede di accedere agli atti di proroga di ogni rapporto di lavoro a tempo determinato di personale per il profilo di interesse, delimitando l’ambito temporale.
L’ASL respinge la domanda sul presupposto che gli atti di proroga abbiano natura giuridica di diritto privato.
Il TAR Lazio, con sentenza resa dalla sez. III-quater, in commento, ha accolto il ricorso condannando la ASL all’ostensione dei documenti richiesti sul presupposto che, come da consolidata giurisprudenza citata, deve essere consentito l’accesso agli atti relativo al rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione (TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 671; Cons. Stato sentenza n. 2894/2013). Anche quegli atti, infatti, sono “espressione di attività di interesse pubblico” nella misura in cui l’efficiente organizzazione del personale è funzionale al perseguimento di efficienza ed economicità dell’azione pubblica.
Se deve accogliersi l’accesso agli atti di proroga, del pari deve negarsi l’istanza di accesso ai contratti posti in essere, atteso che il ricorso non è stato notificato ai controinteressati e non si ravvisa, comunque, l’interesse all’ostensione di detti contratti.
Veronica Varone