L. N. (avv. G. C. Parente Zamparelli) c. Ministero della Difesa (Avv.ra Generale dello Stato) e nei confronti di E. Ozino Caligaris – J. Pieragostini (non costituiti in giudizio).
Accesso agli atti – Concorso – Valutazioni psicoattitudinali concorrenti – Esclusione – Legittima.
Il ricorrente, non ammesso al Corso per Allievi Marescialli dell’Esercito perché giudicato inidoneo sotto il profilo comportamentale, presentava istanza di accesso ex art. 22 e ss. Legge n. 241 del 1990 alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito (con sede a Viterbo), chiedendo l’ostensione di una serie di documenti afferenti al concorso in oggetto ed al successivo tirocinio, tra cui i criteri utilizzati dalla Commissione per le valutazioni, la sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari che lo avessero riguardato e le schede di valutazione degli altri partecipanti.
La Scuola, trasmessi alcuni documenti (ad esempio i criteri della Commissione) e negata l’esistenza di altri (procedimenti disciplinari a suo carico) respingeva la domanda sul presupposto dell’assenza di strumentalità a fini difensivi per l’istante.
Il TAR Lazio, con sentenza resa dalla sez. I-bis in commento, ha respinto il ricorso. Le schede comportamentali degli altri candidati, aventi ad oggetto capacità e resistenza fisica, rendimento nelle istruzioni pratiche, idoneità ad affrontare situazioni scolastiche e rilevamento comportamentale, sono da ricondurre al concetto di “documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi” di cui all’art. 24, comma 1, lett. d), L. n. 241 del 1990 che la stessa disposizione citata sottrare all’accesso.
Infatti la valutazione attitudinale costituisce accertamento sul carattere e sulla personalità del candidato, finalizzato ad una prognosi di compatibilità e adattabilità di tale personalità ad un contesto lavorativo peculiare, quale quello militare, connotato (come comunemente noto) da attività stressanti, rigida gerarchia, disciplina rigorosa, esposizione ad imprevisti e pericoli ecc., che richiedono doti specifiche non possedute da qualsiasi soggetto “sano” e che, in ogni caso, non debbono confondersi con valutazioni di indole psicologica o psicopatologica, non rilevanti nella specie stante l’idoneità del ricorrente sotto il distinto profilo psico-fisico (in questo senso TAR Lazio, I-bis, ord. 5 luglio 2022, n. 4237).
Né può invocarsi l’accesso con funzione difensiva, ad avviso del Collegio, in quanto non è stata in alcun modo spiegata e circostanziata dal medesimo, come era invece suo onere, la necessità e, tantomeno la “indispensabilità” a fini difensivi della conoscenza di documenti da qualificare come sensibili, in quanto attinenti ad aspetti personali e caratteriali degli altri candidati e che, comunque, alla luce del più volte citato art. 24, lett. d), ricevono una speciale protezione direttamente da parte della legge.
Veronica Varone