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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 2259/2022, Accesso agli atti dell’esecuzione di una gara: presupposti e limiti

 

Servizi Ospedalieri S.p.A. (E. M. Accarino, G. Di Giacomo) contro Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (G. Agliata), nei confronti di Servizi Italia S.p.A. (P. Sansone)

Gara pubblica di appalto – accesso civico – accesso difensivo – diniego – illegittimo – interesse ad accedere – dati personali – segreti industriali e commerciali

All’esito di una gara pubblica di appalto per il servizio di sterilizzazione e di manutenzione dello strumentario chirurgico presso l’Ospedale di Circolo di Varese, la ricorrente chiedeva alla stazione appaltante l’accesso a parte della documentazione afferente all’esecuzione del servizio appaltato. Nello specifico si chiedeva l’ostensione dell’elenco nominativo e relativa qualifica del personale impiegato dall’impresa aggiudicataria per l’espletamento del servizio oggetto di appalto. La ricorrente giustificava l’istanza di accesso per motivi di tutela giurisdizionale connessi anche ad altra gara in corso, rispetto alla quale la documentazione richiesta risultava indispensabile per verificare l’esatto e puntuale adempimento da parte dell’affidataria alle obbligazioni della lex di gara.

L’Azienda ospedaliera respingeva l’istanza. Pertanto, la ricorrente impugnava il diniego affermando che, in quanto soggetto partecipante alla gara e classificata utilmente nella relativa graduatoria finale, l’interesse ad accedere alla documentazione afferente all’esecuzione del servizio era da ritenersi sussistente in re ipsa, in relazione alla necessità di controllare il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto da parte dell’aggiudicataria. Infatti, solo dall’elenco del personale impiegato (recante l’indicazione di nominativi, qualifiche e parametro contrattuale del personale utilizzato da Servizi Italia S.p.a. per l’esecuzione delle due distinte commesse) avrebbe potuto evincersi l’eventuale identità tra i dipendenti/collaboratori operativi in Lombardia e quelli messi a disposizione dell’altra gara, in corso di svolgimento in Sardegna.

Il TAR, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, dichiarando sussistente il diritto di accesso agli atti elencati nelle istanze ostensive. L’illegittimità del diniego risiede in primis nella sussistenza di tutti i presupposti per l’esercizio dell’accesso difensivo, ai sensi degli artt. 22 e 24 L. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 53 d.lgs. n. 50/2016, ed in secondo luogo nell’assenza di segreti industriali e commerciali, la cui presenza avrebbe dovuto essere provata in giudizio dalla parte che intende avvalersi dell’effetto limitativo dell’accesso che da essi scaturisce. Nell caso di specie, la società controinteressata si limitava ad asserire nei propri scritti difensivi la presenza di segreti commerciali, senza in alcun modo precisarne la natura e delinearne la consistenza, e senza fornire prove a sostegno delle affermazioni rese. Ne consegue la prevalenza dell’accesso difensivo che, in mancanza di dimostrati segreti industriali, non deve superare la prova della “stretta indispensabilità”.

Veronica Varone



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