Pres. P.G. N. Lotti, Est. A. Fasano
S. Roppo (avv. V. Di Natale) c. AMGAS s.r.l., (avv. S. Profeta)
Accesso civico generalizzato – Istanze massive e esplorative – Diniego - Legittimità – Dialogo cooperativo – Mera facoltà
Un dipendente della società AMGAS sr.l. presentava a quest’ultima istanza di accesso civico semplice e generalizzato per la pubblicazione dell’Accordo relativo al “Premio di risultato aggiuntivo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” e per il rilascio delle copie di numerose delibere del C.d.A. e relativi allegati “anche non conosciuti e di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e/o consequenziali, anche non conosciuti”. A fronte del diniego opposto, il dipendente proponeva ricorso al TAR rispetto all’istanza di accesso civico generalizzato, che veniva respinto in ragione della natura massiva e generica dell’istanza.
Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello del dipendente, ha ricordato in premessa l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale quando una richiesta riguardi una notevole mole di documenti, il diniego opposto – motivato con riferimento alla compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione, in rapporto al carico di lavoro ragionevolmente esigibile dagli uffici – deve ritenersi legittimo. Se la richiesta massiva assume finalità esplorativa - ovvero sia preordinata unicamente alla verifica della posizione dell’amministrazione rispetto ad un determinato tema, senza che possa emergere nessun elemento idoneo ad individuare una qualsiasi ragione, rappresentativa di un interesse pubblico o privato, all’ostensione dei documenti - può essere dichiarata inammissibile.
Sebbene il legislatore non chieda di motivare formalmente la richiesta di accesso generalizzato, rimane sempre necessario determinare l’oggetto della richiesta di accesso, sicché è onere dell’interessato indicare in modo puntuale la documentazione di cui chiede l’ostensione, pena la genericità della richiesta e, di conseguenza, la sua inammissibilità.
In applicazione del descritto orientamento, il Collegio ha ritenuto nella specie che l’istanza fosse all’evidenza indeterminata, poiché, per come formulata, non poteva consentire all’amministrazione un’agevole individuazione dei documenti richiesti. Ha poi osservato che l’istanza risultava ictu oculi sproporzionata e manifestamente onerosa, proprio con riferimento alla richiesta di plurimi ed indefiniti ‘allegati’ e ‘atti connessi’, senza alcuna specifica indicazione, e, quindi, tale da comportare un carico irragionevole di lavoro, idoneo ad interferire con il corretto funzionamento dell’amministrazione.
Nel confermare la legittimità del diniego per le ragioni anzidette, il Collegio ha infine soggiunto che, come precisato dal Consiglio di Stato, con sentenza, sez. III, 13 agosto 2019, n. 5702, è legittimo il rigetto di una istanza senza l’attivazione del dialogo cooperativo, in quanto tale dialogo sarebbe una mera facoltà, prevista nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017, non fondata su una previsione legislativa riconducibile agli artt. 5 e 5- bis del d.lgs. n. 33 del 2013.
L. DROGHINI