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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 10945/2022, Le casse previdenziali privatizzate sono assoggettate all’accesso, documentale e civico, anche con riferimento alle attività strumentali

Pres. L. Maruotti, Est. A. M. Marra

Fondazione E.N.P.A.I.A (avv. A. Celotto) c. S. Napolitano, S. Oliva, R. Casertano, A. D'Agostino, D. Ferroni, L. Bonfili, G. Filadoro, C. Medical e Matteo Di Girolamo (n.c.) e S. Pulvirenti, (avv. S Genovese).

 

Accesso documentale – Accesso civico generalizzato – Soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse – Attività strumentali

 

Alcuni conduttori di un compendio immobiliare sito in Roma contestavano il diniego opposto dalla Fondazione Enpaia all’istanza di accesso, documentale e civico generallizzato, per ottenere copia della documentazione relativa alla procedura di dismissione del patrimonio immobiliare avviata dalla Fondazione con riferimento al suddetto compendio immobiliare.

Il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dei conduttori, ha respinto le censure della Enpaia volte a sostenere la sua esclusione dalla disciplina dell’accesso, trattandosi di fondazione di diritto privato a seguito dell’avvenuta trasformazione delle casse previdenziali dei professionisti, e quindi assoggetta alla disciplina limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta, mentre nella specie, in tesi, si verterebbe in ambito privatistico di dismissione del patrimonio immobiliare.

Il Collegio ha respinto l’argomento richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale riferito alla disciplina dell’accesso (prima documentale e poi civico) secondo il quale l’attività di pubblico interesse svolta da un soggetto privato, cui è affidata una pubblica missione, è anche quella ad essa strumentale. Tale nesso di strumentalità è stato già ravvisato dal Consiglio di Stato con riferimento all’attività di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare delle casse previdenziali privatizzate e della stessa Enpia, anche in ragione della loro sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria.

Ciò premesso, il Collegio ha quindi ribadito che, poiché la gestione del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, ha un rilievo essenziale per il corretto svolgimento dell’attività di pubblico interesse della cassa, gli atti ad essa relativi sono assoggettati alla disciplina sull’accesso tanto civico quanto documentale.

L. DROGHINI



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