API Raffineria di Ancona S.p.A. (F. Carabba Tettamanti e G. Zurlo) c. Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi presso Direzione Regionale Vigili del Fuoco delle Marche (non costituito in giudizio); Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Accesso ambientale – Accesso civico generalizzato – Accesso documentale – Presupposti – Disciplina – Differenze
Il richiedente, titolare di un’attività turistica nei pressi di una raffineria, presentava un’istanza di accesso ambientale alla Direzione regionale competente dei Vigili del Fuoco per conoscere una serie di documenti relativi alla gestione della raffineria: dall’inventario delle sostanze pericolose, al rapporto di sicurezza, ... Appresa la pendenza di un procedimento penale per fatti accaduti presso la fabbrica in questione, il richiedente chiedeva il nulla osta alla Procura della repubblica competente e, una volta ottenuto, presentava istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il riesame veniva accolto sul presupposto che non vi fossero limitazioni all’accesso.
Avverso tale provvedimento è insorta l’acciaieria marchigiana.
Il TAR, nella decisione in commento, svolge una preliminare disamina delle differenze sostanziali tra le tre tipologie di accesso in gioco: ambientale, civico generalizzato e documentale. L’accesso ambientale può essere esercitato da chiunque, senza dover dimostrare uno specifico interesse, ma la richiesta deve essere motivata con riguardo alle matrici ambientali potenzialmente compromesse e deve fornire una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi. L’accesso documentale, invece, può essere esercitato solo dal titolare di una posizione giuridica differenziata che lo pone in un rapporto di interesse qualificato con i documenti che si intende conoscere. Infine, l’accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul corretto esercizio delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Tanto premesso, ad avviso del Collegio, la decisione della Commissione per l’accesso è illegittima. Preso atto che il richiedente ha avanzato l’istanza al duplice titolo di accesso ambientale e accesso generalizzato, la Commissione, che invece l’ha accolta sul presupposto che trattasi di accesso documentale, avrebbe integrato la volontà dell’istante con evidenti ripercussioni in termini di tutela dei terzi e senza scandagliare i presupposti per l’accesso ambientale e i limiti all’accesso generalizzato.
Pertanto il ricorso è accolto ai fini di un riesame degli atti impugnati in conformità all’oggetto dell’istanza effettivamente presentata.
Veronica Varone