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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 13624/2022, Legittimo il diniego dell’accesso civico generalizzato volto alla tutela dei dati sanitari

OMISSIS (A. Cristofari, M. Taglioni) contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (P. Aquilone, P. Ciacci)

Accesso documentale – Accesso civico generalizzato – Diniego – Legittimo – Dati personali – Dati sanitari – Ente morale

Parte ricorrente presentava un’istanza di accesso dapprima documentale e poi civico generalizzato agli elenchi dei soggetti sottoposti a visita per il riconoscimento omissis, ambedue negate dall’INPS.

Faceva seguito l’impugnativa, alla quale l’ente previdenziale replicava chiarendo che - sebbene vi sia la necessità di tenere ben distinte le due fattispecie (accesso ai sensi della legge n. 241/90 ed accesso generalizzato) per calibrare i diversi interessi in gioco - il diniego di accesso documentale con riferimento alle esigenze di “riservatezza” pubblica o privata, deve essere attentamente vagliato anche ai fini dell’accesso generalizzato.

Il TAR Lazio respinge il ricorso presentato, sottolineando dapprima come l’istituto dell’accesso civico generalizzato non sia utilizzabile come surrogato dell’accesso documentale, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest’ultimo. Inoltre, la richiesta di parte ricorrente risulta volta ad ottenere un indiscriminato elenco di nominativi con i relativi indirizzi senza alcun riferimento temporale o ambito territoriale, peraltro con finalità del tutto avulse da quelle previste dalla disciplina dell’accesso generalizzato. Soccorrono dunque, a questi rischi, le limitazioni previste dalla legge e, in particolare, l’esigenza di evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di determinati interessi privati, quali la protezione dei dati personali. Del resto, il diniego dell’INPS si fondava anche su un parere del Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui le informazioni richieste dalla ricorrente costituivano “dati relativi alla salute” in quanto riferiti a qualificazioni sanitarie che determinano il riconoscimento dello status di soggetto invalido civile.

Anche la tesi della ricorrente secondo cui la stessa, in quanto ente morale, avesse diritto alla trasmissione degli elenchi de quo viene confutata dal Tribunale, poiché se da un lato il vigente quadro normativo consente ad enti morali particolarmente qualificati e deputati ex lege di ricevere gli elenchi in oggetto, dall’altro il legislatore ha attribuito dette funzioni rispettivamente ad ANMIC – Associazione Nazionale mutilatati ed invalidi civili ed ENS – Ente Nazionale sordi.

Infine, il Collegio respinge anche l’asserita illegittimità costituzionale, poiché il principio di non discriminazione può ritenersi rispettato qualora esista una “causa normativa” della differenziazione, che sia giustificata da una ragionevole correlazione tra la diversa condizione e gli aspetti peculiari che ne definiscono la ratio.

Elia Emma



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