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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 8688/2022, Il diritto di accesso del consigliere provinciale è incondizionato e si estende a qualsiasi atto utile per l’esercizio delle funzioni

Pres. L. B. Caracciolo, Est. G.L. Barreca

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (avv. G. Baj, E. Lubrano) c. Z. Falzi (avv. R. F. Scappini e L. Tirapelle) e nei cfr. di F. Sboarina (n.c.)

 

Diritto di accesso del consigliere provinciale – Accesso incondizionato – Motivazione non necessaria – Riproponibilità dell’istanza di accesso 

 

Un consigliere della provincia di Verona contestava il diniego all’istanza di accesso a vari documenti opposto da un Consorzio locale (costituito dalla medesima Provincia, il Comune di Malcesine e la Camera di Commercio di Verona) che, a giustificazione del diniego, sosteneva, tra il resto, che l’istanza fosse mossa da ragioni di carattere personale e comunque estranee al mandato consiliare. Accolto il ricorso in primo grado, il Consorzio interponeva appello, riproponendo pure l’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado per la mancata impugnazione dell’originario diniego relativo a una prima istanza del ricorrente.

Quanto all’ammissibilità del ricorso, il Consiglio di Stato ha chiarito che al fine di delibare l’autonoma impugnabilità del diniego di accesso successivo ad altro devono essere raffrontate la prima e la seconda istanza di accesso, verificando se con la seconda istanza siano stati indicati fatti nuovi ovvero sia stato diversamente prospettato l’interesse giuridico rilevante (in questo senso si era pronunciata anche Con. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6). Nella specie, le due istanze non erano sovrapponibili, dato che la nuova domanda di accesso si fondava su ragioni e presupposti autonomi, anche quanto alla prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. In tale evenienza il diniego di riesame pure se materialmente concepito mediante rinvio per relationem ad un precedente rigetto, costituisce un atto sostanzialmente autonomo, suscettibile di altrettanto autonoma impugnazione.

Nel merito, il Collegio ha respinto l’appello sulla base dei seguenti argomenti:

(i) deve essere escluso che la richiesta di accesso ex art. 43 TUEL debba essere motivata come finalizzata ad esercitare una determinata prerogativa della carica. Tale forma di accesso si esprime in un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle funzioni del consigliere, senza che gli si possa imporre di specificamente indicare le ragioni della propria richiesta atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni consiliari;

(ii) l’espressione contenuta nella norma di riferimento, laddove fa riferimento a notizie e informazioni “utili” all’espletamento del mandato non è interpretabile come prescrittiva di un limite, ma piuttosto nel senso che tale aggettivo comporta l’estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni.

L. DROGHINI



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