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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto la copia dei 'registri di corsia' di un ospedale (Commento a Parere Garante Privacy n. 381 del 18 novembre 2022)

[doc. web n. 9832560]

Parere su istanza di accesso civico n. 381 del 18 novembre 2022

Nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Azienda USL Toscana Centro ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) – avente a oggetto la copia dei “registri di corsia” di un ospedale.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, risulta che l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso, corredato della relativa motivazione, con cui negare o differire l’accesso, contrariamente a quanto invece previsto dalla disciplina di settore e dalle Linee guida dell’ANAC, impedendo al soggetto istante di comprendere le decisioni dell’amministrazione stessa.

Inoltre, dalla documentazione inviata al Garante ai fini dell’istruttoria, risulta che l’amministrazione non detiene, allo stato, un documento denominato «Registro giornaliero delle attività di reparto, ma che le relative informazioni eventualmente dovrebbero essere estrapolate singolarmente dalle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati aventi ad oggetto oltre  al nome e cognome del paziente,  data di nascita, giorno di riferimento, ospedale, nosologico (patologia), specialistica medica relativa al ricovero, reparto, ultimo posto letto, data del ricovero, data di dimissione, numero di giorni di degenza, numero di presenti giornalieri.

In ragione di ciò, trattandosi di dati personali, la richiesta di accesso civico generalizzato a dati relativi alla salute – presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013 – avendo a oggetto dati personali per i quali è previsto un esplicito divieto di divulgazione dalla disciplina vigente rientrando in un caso in cui l’accesso civico generalizzato è “escluso” direttamente dal legislatore secondo la disposizione contenuta nell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

In definitiva, afferma il Garante che rimane salva la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove l’istante, riformulando l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta non solo l’esistenza di un interesse “qualificato” corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso  ma anche, trattandosi di dati sulla salute, che “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.”



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