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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Richiesta di accesso civico generalizzato sui dati e la documentazione dell'attività del Centro Antiviolenza Donne anni 2018-2022 (Commento a Parere Garante Privacy n. 357 del 24 ottobre 2022)

[doc. web n. 9829003]

Parere su istanza di accesso civico n. 357 del 24 ottobre 2022

 

Richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto i dati e la documentazione relativi all’attività  del Centro Antiviolenza Donne anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022


Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Taranto chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7del d. lgs. n. 33/2013.

 Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto i dati e la documentazione relativi all’attività (con particolare riguardo all’attività di rendicontazione) del Centro Antiviolenza Donne anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Il Garante, ha affermato che, fermo restando che l’accesso civico va in ogni caso escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013), l’ostensione dei dati e documenti richiesti va rifiutata laddove possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis).

In ragione di ciò, considerando la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, il Garante ricorda che deve essere effettuata da parte dell’Amministrazione una ponderazione concreta tenendo in considerazione il regime di pubblicità dell’accesso civico e la circostanza che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.

In conclusione, il Garante invita l’Amministrazione a effettuare le valutazioni necessarie previste dalla disciplina di settore e a fornire riscontro all’istanza di accesso ricevuta, con un  provvedimento corredato da una congrua e completa motivazione, tenendo conto della natura particolarmente delicata dei dati e delle informazioni riferite al Centro antiviolenza per le donne e alla necessità di tutelare la riservatezza e l’anonimato di persone e attività del Centro stesso.

 

 



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