[doc. web n. 9831454]
Parere su accesso civico n. 380 del 14 novembre 2022
Documenti riguardanti la valutazione del personale, fra cui schede di rendicontazione e di autovalutazione dei dirigenti e del Segretario generale
Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Responsabile della corruzione e della trasparenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto al Garante il parere previsto dall’articolo 5 comma 7 del d.lgs n. 33/2013.
Occorre rilevare che, con la stessa istanza era stata presentata contemporaneamente una richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e ss della legge 241 del 1990 e una richiesta di accesso civico generalizzato avente ad oggetto copia integrale degli atti formati e detenuti dal Segretario Generale.
Anac aveva fornito un diniego parziale limitatamente alle schede di rendicontazione dei comportamenti organizzativi non riconoscendo alcuna valenza di natura pubblica nella conoscenza di tali informazioni.
Tuttavia, il soggetto istante, non concordando con la decisione dell’Anac, inoltrava una richiesta di riesame del provvedimento al RPCT, il quale, chiedeva un parere del Garante sul tema.
La questione posta, riguardava dunque, l’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi (ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990) o dell’accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013), di documenti inerenti alla valutazione del personale, fra cui schede di rendicontazione e di autovalutazione dei dirigenti e del Segretario generale.
In primo luogo, il Garante ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (l. n. 241/1990) e sull’esistenza di un eventuale interesse qualificato dell’istante, le cui valutazioni rimangono di competenza dell’amministrazione adita e sindacabili di fronte alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 25 (l. n. 241/1990).
In secondo luogo, il Garante ha evidenziato che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato da Anac non consente all’istante di comprendere in concreto le effettive ragioni per le quali dall’ostensione della documentazione richiesta può derivare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati.
Invero, secondo l’istante, l’Anac avrebbe utilizzato una mera formula di stile sintetica.
In ragione di ciò, il Garante invita l’Anac a fornire ai sensi delle linee guida Anac, una congrua e completa motivazione del provvedimento di riscontro dell’istanza di accesso civico, rispetto all’effettiva esistenza del limite di cui all’articolo 5 bis comma 2 lettera a del d.lgs 33/2013.