Le proposte di legge costituzionale all’esame delle Camere e oggetto delle odierne Audizioni di esperti vanno esaminate alla luce dell’art. 111 Cost. sul giusto processo. In particolare, le modifiche costituzionali alla rubrica del Titolo IV, Sezioni I e II, della parte II della Costituzione, riguardante la Magistratura, vanno nella direzione di definire l’architettura costituzionale del legame fra i principi posti a presidio dell’esercizio della funzione giurisdizionale e il valore delle prerogative della persona, segnatamente del diritto di difesa, definito inviolabile dall’art. 24 della Costituzione, e della libertà personale, parimenti dotata della caratterista costituzionale dell’inviolabilità. Con legge costituzionale n. 2 del 1999 è stato revisionato l’art. 111 Cost. in funzione del c.d. giusto processo. Con tale innovazione costituzionale, finalizzata all’ampliamento delle garanzie relative all’esercizio della funzione giurisdizionale, sia in generale che in riferimento alla giustizia penale, sono stati inseriti nella Costituzione il principio accusatorio o del contraddittorio paritario (co. 2, 3 e 4), il principio di ragionevole durata del processo (co. 2) e l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali (co. 6)... (segue)
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