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NUMERO 11 - 17/05/2023

 Fine pena (forse): ergastolo ostativo e prospettive di riscatto

Abstract [It]: Il d.l. 162/2022 rappresenta l’epilogo normativo di un percorso giurisprudenziale lungo e composito, che ha visto convergere gli esiti ricostruttivi dei giudici di Strasburgo e della Corte costituzionale, accomunati dallo spirito di scardinare le fondamenta di legittimazione dell’ergastolo c.d. ostativo, ponendone in luce i profili di illegittimità convenzionale e costituzionale. Dopo aver ricostruito l’impianto concettuale che sorregge la posizione delle due Corti in materia di ostatività penitenziaria, il lavoro prende in esame la novella normativa, evidenziandone i principali tratti di problematicità e i profili di convergenza e divergenza rispetto ai moniti formulati dalla Consulta e dalla Corte europea.

 

Title: End of sentence (perhaps): life imprisonment and prospects for redemption

Abstract [En]: The decree-law 162/2022 represents the epilogue of a long jurisprudential path, which has seen the reconstructive results of the judges of Strasbourg and the Italian Constitutional Court converge, united by the spirit of undermining the legitimacy of the life imprisonment without parole. After having reconstructed the conceptual structure that supports the position of the two Courts, the work examines the new legislation, highlighting the main problematic features and the convergence and divergence profiles with respect to the warnings formulated by the Italian Constitutional Court and the Court of Strasbourg.

 

Parole chiave: ergastolo ostativo, rieducazione, divieto di trattamenti inumani e degradanti, benefici penitenziari, diritto alla speranza

Keywords: life imprisonment, rieducation, prohibition on inhuman and degrading treatment, prison benefits, right to hope

 

Sommario: 1. Premessa: inquadramento del d.l. 162/2022 nell’orizzonte finalistico della pena. 2. I limiti alla pretesa punitiva dello Stato: l’integrazione tra l’art. 27, comma 3, Cost. e l’art. 3 Cedu. 3. Il carattere assoluto e inderogabile del divieto di pene inumane e degradanti, componente dei core rights del sistema Cedu e dell’ordine pubblico europeo. 4. L’ergastolo ostativo come pena inumana: il caso Viola c. Italia e i suoi precedenti. 4.1. La tutela contro le violazioni potenziali del divieto di pene inumane: i principi dei casi Soering e Saadi applicati all’estradizione o espulsione verso Paesi che ammettono il life imprisonment without parole. 4.2. Il temperamento dei criteri Vinter per le ipotesi di estradizione ed espulsione finalizzate alla pena dell’ergastolo: la necessità di un “adapted approach” e l’overruling di Trabelsi c. Belgio. 5. La giurisprudenza costituzionale in materia di automatismi preclusivi alla riducibilità de iure e de facto dell’ergastolo ostativo: il significato della collaborazione con la giustizia al cospetto della finalità rieducativa della pena. 6. Il d.l. 162/2022 nel quadro del materiale ermeneutico passato in rassegna. Una preliminare considerazione sul metodo. 7. Il cuore della novella legislativa: il superamento dell’assolutezza della presunzione di pericolosità sociale del detenuto non collaborante, controbilanciata da un rigoroso e complesso onere di probatorio. 7.1. Il contenuto degli obblighi dimostrativi alternativi rispetto alla collaborazione. 8. La parificazione degli oneri probatori per tutti i benefici penitenziari, con il conseguente livellamento della progressività trattamentale. 9. L’abrogazione degli istituti della collaborazione impossibile e irrilevante, in controtendenza rispetto alla distinzione giurisprudenziale tra chi è “silente per scelta” e chi è “silente suo malgrado”. 10. L’estensione dell’area della ostatività ai reati connessi, contro il tendenziale favore verso lo scioglimento del cumulo. 11. L’innalzamento a trent’anni della soglia temporale per la liberazione condizionale dell’ergastolano non collaborante: profili di frizione con la giurisprudenza di Strasburgo. 12. Riflessioni conclusive sul complessivo impianto del d.l. 162/2022: convergenze e divergenze rispetto ai moniti dei giudici costituzionali e di Strasburgo.



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