Parere su istanza di accesso civico - 20 febbraio 2023
Parere n. 40 del 20 febbraio 2023 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Tuscania – Reversali d’incasso
Accesso civico - Art. 5, comma 7del d. lgs. n. 33/2013 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Comune di Tuscania – Garante – Dati sensibili – Riservatezza – Motivazione integrata.
Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Tuscania chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7del d. lgs. n. 33/2013.
Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto le «reversali d’incasso» relative a pagamenti effettuati da una Società a favore del Comune per l’utilizzo di spazi pubblicitari; per canoni di locazione/concessione per l’installazione delle suddette strutture; per la gestione degli impianti pubblicitari; per Tosap/Cosap e imposta sulla pubblicità.
Dagli atti risulta che l’amministrazione ha negato l’accesso, anche a seguito dell’opposizione presentata dall’amministratore della società, richiamando motivi di protezione dei dati personali.
In tale quadro, il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato una richiesta di riesame al RPCT del Comune insistendo nella propria richiesta di accesso civico.
Il Garante, ha affermato che, fermo restando che l’accesso civico va in ogni caso escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013), l’ostensione dei dati e documenti richiesti va rifiutata laddove possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis).
In ragione di ciò, considerando la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, il Garante ricorda che, a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa all’Autorità dal RPCT ai fini dell’istruttoria, è emerso che i documenti oggetto di accesso civico contengono dati e informazioni che – fatta eccezione per il nominativo del Responsabile del Comune che ha firmato i documenti, facilmente oscurabile – sono riferiti esclusivamente alla società, senza alcun riferimento al relativo amministratore.
In definitiva, il Garante invita l’Amministrazione a riesaminare la motivazione del provvedimento di diniego dell’accesso civico, tenendo conto che – ferma ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico richiamati dal soggetto controinteressato riferiti agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 33/2013 non sindacabili da questa Autorità – per le informazioni e i dati riferibili a società non è possibile invocare il limite della protezione dei dati personali previsto per l’accesso civico dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.