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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2023 – Sanzioni su abusi

Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2023 – Sanzioni su abusi

edilizi

 

Parere n. 35 del 29 gennaio 2023 - Richiesta di riesame – RPCT – Comune di Cava de Tirreni – Accesso civico negato – Accesso parziale – Diritti fondamentali – Protezione dei dati personali.

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame presentata su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Cava de Tirreni ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

L’Amministrazione aveva negato l’accesso civico poiché volto ad acquisire provvedimenti amministrativi (ordinanze per abusi edilizi emesse nei confronti dei singoli proprietari) contenenti dati sensibili, anche di natura giudiziaria, e ciò in ragione del fatto che la divulgazione di detti dati avrebbe leso il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione e in violazione della disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali così come delineata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Il soggetto istante, nella richiesta di riesame riteneva di dover ricevere copia delle «ordinanze di demolizione irrogate in relazione agli abusi edilizi» effettuati nel condominio relativo all’immobile identificato in atti, evidenziando fra l’altro che nel caso in esame la riservatezza deve ritenersi recessiva rispetto all’interesse dei cittadini del Comune a verificare che l’ente eserciti correttamente i propri poteri di vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio di competenza e, conseguentemente, ad accedere alle singole pratiche ivi compreso l’esercizio degli eventuali poteri repressivi.

Secondo il Garante, non è possibile ritenere a priori recessivo il diritto fondamentale alla riservatezza e alla protezione dei dati personali rispetto ad altri diritti fondamentali come quello alla trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, la realizzazione dell’esigenza di trasparenza va contemperata, in ogni caso, con i principi e le regole in materia di protezione dei dati personali, considerando che «non può riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell’obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione dei Garante, si ricorda che la normativa statale di settore già prevede specifici obblighi di pubblicità in materia di opere abusive.

Infatti, il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 31, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 6/6/2001).

In tale quadro, si ritiene che nulla osta all’ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato dei dati resi pubblici in virtù di un obbligo di pubblicazione online.

Con riguardo agli altri dati personali contenuti nell’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva  il Garante ha ritenuto che, conformemente ai precedenti orientamenti in materia di accesso civico a dati relativi ad abusi edilizi, la relativa integrale ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), andrebbe a determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati (nonché alla relativa reputazione e immagine), arrecando a questi ultimi, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).

Ciò in quanto, dagli atti risulta che, gli autori dell’abuso hanno già provveduto a rimuovere l’opera abusiva e che potrebbero essere pendenti procedimenti penali che porterebbero alla rivelazione – come affermato dal Comune – di dati giudiziari oggi disciplinati nell’art. 10 del RGPD.

Il Garante, nel Parere in analisi ha invitato il Comune a rivalutare la richiesta di accesso civico, esaminando la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 alle sole ordinanze di demolizione prive della documentazione fotografica e dei dati e delle informazioni eccedenti prima descritti e non oggetto di pubblicazione obbligatoria, provvedendo al relativo oscuramento.

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili laddove il soggetto istante riformuli l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990).



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