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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2023 - Comune di Sale Marasino – Autorizzazioni paesaggistiche

Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2023 - Comune di Sale Marasino – Autorizzazioni paesaggistiche


Parere n. 37 del 29 gennaio 2023 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sale Marasino

Accesso civico - Art. 5, comma 7del d. lgs. n. 33/2013 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Comune di Sale Marasino – Garante – Dati sensibili – Riservatezza – Autorizzazioni Paesaggistiche

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sale Marasino chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013 sul parziale accoglimento di un’istanza di accesso civico riguardante nove diversi procedimenti in materia di autorizzazione e valutazione paesaggistica.

 Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente ad oggetto «autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nell’ultimo quinquennio afferenti a interventi edili operati nell’area del centro storico del comune di Sale Marasino, che hanno interessato il sistema delle coperture esistenti, ovvero la creazione/modifica/alterazione di aperture, tasche, balconi, terrazze, finestre o abbaini; i correlati verbali delle commissioni paesaggio; ogni altro documento istruttorio da cui evincere le valutazioni d’impatto paesaggistico e le ragioni dell’assenso».

Il soggetto istante non essendo soddisfatto dalla documentazione ricevuta, ha integrato la richiesta di accesso, chiedendo di ricevere anche copia di ulteriori allegati.

In ragione di ciò, l’Amministrazione ha negato l’accesso all’ulteriore documentazione richiesta motivando nel dettaglio in ordine alla sussistenza del limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 in materia di protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti e citati nella documentazione oggetto di accesso civico.

Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato una richiesta di riesame al RPCT del Comune insistendo nella propria richiesta di accesso civico, rappresentando che i dati personali ritenuti meritevoli di tutela (dati anagrafici, indirizzi, generalità dei professionisti, ecc.) possono essere oggetto di oscuramento senza pregiudicare la conoscibilità dei documenti oggetto di ostensione e le valutazioni operate dalla pubblica amministrazione.

 

Il Garante, ha affermato che, il Comune ha fornito al soggetto istante gran parte di tale documentazione richiesta mentre ha rifiutato l’accesso civico ai restanti documenti per motivi di protezione dei dati personali.

In ragione di ciò, ai sensi della normativa vigente, delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico si ritiene, in conformità ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico alla documentazione inerente a planimetrie e rilievi fotografici di abitazioni private o a procedimenti sanzionatori che l’integrale ostensione dell’ulteriore documentazione richiesta tramite l’accesso civico determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, arrecando a questi ultimi, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Ciò anche considerando le “ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati al momento in cui l’amministrazione ha raccolto le relative informazioni, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico per ulteriori finalità non conosciute dai soggetti controinteressati.”

Ricorda infine il Garante che la documentazione per la quale è stato negato l’accesso civico può essere resa ostensibile, se il soggetto istante riformuli l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990) motivando nella richiesta l’esistenza di un interesse qualificato.



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