-Pres. M. M. Liguori, Est. V. Ianniello
Marina del Capitello s.c.a.r.l. (avv. E. Angelone) c. Comune di Lacco Ameno (avv. L. Lentini) e nei cfr. di Onda Blu (n.c.)
Accesso civico generalizzato – Limiti – Interesse generale - Accesso documentale - Concessioni demaniali
Una società operante nel settore turistico-ricreativo chiedeva al Comune di Lacco Ameno di prendere visione ed estrarre copia delle concessioni demaniali marittime, dei titoli edilizi, paesaggistici e igienico-sanitari, dei provvedimenti demolitori e sanzionatori relativi a una società concorrente operante nel medesimo territorio comunale, ai sensi sia degli artt. 22 e ss della l. n. 241 del 1990 sia dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013.
A fronte del silenzio serbato dal Comune, la società adiva il TAR e, nel corso del giudizio, veniva adottato il provvedimento di diniego dell’istanza, impugnato con motivi aggiunti. Il diniego era motivato con riferimento a: (i) l’inammissibilità di istanze di accesso civico generalizzato non sorrette da ragioni di valenza pubblica, ma piuttosto preordinate alla cura di un interesse conoscitivo personale; (ii) il carattere manifestamente oneroso e la genericità dell’istanza.
In via preliminare, il Collegio ha ricordato che il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso documentale non consuma il potere della P.A., che può, quindi, sempre provvedere oltre il termine, anche in pendenza del giudizio per l’accesso.
Ciò premesso, il TAR, dopo aver rilevato la carenza di interesse rispetto al gravame avverso il diniego tacito d’accesso, ha accolto i motivi aggiunti riferiti al diniego espresso, osservando quanto segue.
Rispetto all’istanza di accesso generalizzato, non ha fondamento quanto obiettato dalla controinteressata e dal Comune in ordine al necessario perseguimento di un interesse generale, atteso che, anche in base all’insegnamento dell’Adunanza plenaria (n. 10/2020), l’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza; sicché non sarebbe in linea con il dato normativo una pronuncia che ritenesse necessarie l’allegazione e la prova di un interesse proprio della generalità dei cittadini.
La richiesta, in ogni caso, appare fondata anche se valutata in base alla disciplina dell’accesso documentale. La ricorrente ha difatti adeguatamente motivato l’istanza, precisando di esercitare l’attività turistico-ricreativa di gestione di porti su beni demaniali marittimi e facendo presente che i documenti cui è richiesta l’ostensione sorreggono e legittimano l’attività commerciale della società concorrente nel delicato e nevralgico settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, che non può in alcun modo essere tenuto al riparo dalle regole della concorrenza e dell’evidenza pubblica. L’esigenza conoscitiva prospettata appare pertanto sorretta da un interesse diretto, perché correlato all’attività economica da essa esercitata, nonché concreto e attuale, perché finalizzato all’acquisizione di dati e informazioni ai quali commisurare le scelte strategiche nell’immediato futuro.
Infine, l’istanza, per come formulata, non può dirsi generica né espressiva di un intento meramente esplorativo, anche considerato che non è possibile pretendere che l’istante identifichi esattamente gli atti richiesti.
L. DROGHINI