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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 6901/2023, Legittimo il diniego all’accesso generalizzato agli atti inerenti le operazioni di ricerca e soccorso

 

G. M. (avv.ti A. Brambilla, I. Stojanova) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno (avv. gen. dello Stato) e nei cfr. di Ministero della Difesa (avv. gen. dello Stato)

 

Accesso civico generalizzato – Limiti – Relazioni internazionali – Discrezionalità

 

Un giornalista impugnava il diniego opposto dal Comando Generale della Capitanerie di Porto e dal Ministero delle Infrastrutture all’istanza di accesso civico generalizzato tramite la quale richiedeva di accedere agli atti amministrativi e alle informazioni relative alle operazioni di individuazione e di soccorso di uno sbarco avvenuto a Pozzallo in data 12.09.2022. Il diniego era motivato in riferimento all’esistenza di un divieto relativo di cui all’art. 5-bis, co. 1, lett. d), del d.lgs 33/2013, nonché per l’esistenza di un divieto assoluto derivante dall’applicazione dell’art 5-bis, co. 3, del medesimo d.lgs. in combinato disposto con l’art. 1048, co. 1, lett. q), del d.P.R. 90/2010.

In via preliminare, il Collegio ha rigettato l’argomento delle amministrazioni resistenti per cui l’istanza era da considerarsi inammissibile essendo stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale. La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che l’accesso civico generalizzato tutela l’interesse individuale alla conoscenza in sé e per sé, salvi i limiti di interesse pubblico o privato di cui all’art. 5-bis del decreto trasparenza. Nella specie, appare peraltro dirimente il fatto che la richiesta provenga da un soggetto che espleta la professione di giornalista e che essa sia, in ultima istanza, finalizzata all’acquisizione di informazioni suscettibili di divulgazione presso l’opinione pubblica, perseguendo quindi finalità in linea con gli obiettivi posti a base dell’accesso civico.

Nel merito, il TAR ha invece ritenuto il ricorso infondato.

Premesso, in punto di fatto, che le attività di soccorso erano avvenute nell’ambito dell’attività di vigilanza e di pattugliamento avvenute nelle aree marittime interessate con il coinvolgimento di assetti militari appartenenti a diversi Comandi Operativi nazionali ed internazionali, secondo il TAR è immune da censure la scelta della amministrazione di accordare priorità alla tutela degli assetti militari nonché delle relazioni internazionali in quanto il disvelamento delle comunicazioni/documentazioni relativi all’evento in questione è stato ritenuto idoneo ad arrecare un concreto e attuale pregiudizio ai rapporti diplomatici con gli altri Stati ed in particolare con il Governo libico. 

Corretto è anche il richiamo al limite assoluto di cui all’art. 1048 co. 1 lett. q) d.P.R. 90/2010 (che sottrae all’accesso determinati documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali), già ritenuto dalla giurisprudenza applicabile ai casi di “search and rescue” in mare (operazioni SAR) (Cons. Stato, n. 1121/2020).

Il Collegio ha inoltre precisato che l’apprezzamento dei limiti relativi di cui all’art. 5-bis richiedono valutazioni ad alto tasso di discrezionalità sindacabili da g.a. solo in caso di manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, inadeguatezza istruttoria, errori di fatto gravi ed evidenti. Nel caso di specie, l’apprezzamento di tali limiti all’ostensione appaiono, alla luce del particolare contesto ed ambito nel quale è avvenuta l’attività in questione, il risultato di un prudente bilanciamento degli interessi coinvolti che, andando immuni da qualsiasi irragionevolezza o manifesta illogicità, si sottrae al vaglio giurisdizionale.

Da ultimo, il TAR ha anche rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava la violazione dell’art. 5-bis, co. 4 e 5, per non avere l’amministrazione neppure consentito un accesso parziale, non valutando la possibilità di un rilascio della documentazione con l’oscuramento delle parti segrete. L’oscuramento, come eccepito dall’amministrazione, non si sarebbe rivelato idoneo a eliminare i pregiudizi considerati dal provvedimento impugnato, in quanto anche l’omissione del nome o dell’identificativo dei mezzi militari coinvolti sarebbe comunque stato idoneo a disvelare la comunicazione intercorsa tra Autorità rendendo fruibile il suo contesto in esecuzione di una determinata operazione.

 

L. DROGHINI



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