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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 49/2023, Il diritto di accesso del consigliere comunale deve essere esercitato con modalità compatibili alle esigenze organizzativi e tecniche dell’ente

 Pres. R. Savoia., Est. I. Correale; S. M.  (avv. M. Formica) c. Comune di Acquafondata (avv. G. Messore)

 

Diritto di accesso del consigliere comunale – Accesso da “remoto” – Dati personali

 

Un consigliere del Comune di Acquafondata chiedeva l’annullamento, con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, della nota di diniego all’accesso richiesto ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), affinché fosse a lui consentito (anche da remoto), ed eventualmente con la presenza di un proprio consulente giuridico/amministrativo, l’accesso settimanale ai dati di sintesi del protocollo informatico e del sistema informatico-contabile dell’ente locale. La nota impugnata evidenziava di non poter soddisfare la richiesta di essere supportato da un consulente, mentre per il resto accoglieva la richiesta di accesso ai dati contabili, con una modalità tuttavia diversa da quella richiesta dal ricorrente.

Quest’ultimo, in particolare, lamentava che i documenti fossero resi disponibili in formato cartaceo senza alcuna certificazione di conformità all’originale e con l’oscuramento di tutti i dati personali riferiti a terzi.

Il Collegio ha in primo luogo ritenuto legittimo il diniego opposto ad avvalersi di un consulente esterno, dato che l’art. 43 TUEL limita la sua estensione al solo consigliere comunale.

Quanto invece alla modalità di accesso, ha osservato che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve esercitarsi garantendo un equilibrato rapporto tra l’esigenza conoscitiva del consigliere e l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale. Al riguardo, come già ritenuto in altra decisione, l’attivazione di una postazione di accesso “da remoto” al sistema informatico comunale ex art. 43 cit. può essere motivatamente e legittimamente respinta dal Comune, atteso che vengono in rilievo valutazioni ampiamente discrezionali, di stretta pertinenza dell’ente civico sulle problematiche di carattere economico, tecnico, di tutela della sicurezza del sistema informatico in uso e di trattamento dei dati personali contenuti e/o comunque veicolati dal sistema stesso; il giudice non può in alcun modo invadere spazi intangibili di discrezionalità né, tanto meno, sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali (TAR F.V.G., 9.7.20, n. 253).

Seguendo tale indirizzo, è quindi legittima la decisione del Comune di consentire l’accesso attraverso il ritiro della documentazione in sede, alla presenza di un impiegato/funzionario che rilevi gli atti dal protocollo. Altrettanto legittima è la modalità di accesso prescelta dal Comune, attraverso la stampa settimanale del protocollo informatico, salva la necessità, come richiesto dal ricorrente, di apporre timbro e firma del funzionario che la rilascia, in modo da assicurare l’autenticità dell’estrazione dei dati.

Rispetto poi alla tutela dei dati personali di terzi, secondo il TAR nessun limite fondato sul richiamo alla protezione di dati personali può essere opposto dal Comune, essendo tenuto il consigliere comunale al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui sarà quest’ultimo a mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita.

Infine, ogni pretesa ulteriore di accesso completo al protocollo contabile (e non solo ai dati di sintesi del protocollo informatico) non può essere accolta poiché si traduce in un accesso generalizzato, indiscriminato e sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese alla “ratio” della norma di cui all’art. 43 TUEL.

 

L. DROGHINI



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