Pres. R. Greco; Est. A. M. Marra - Nigra Servizi Italia Società Cooperativa e Universal Service - Azienda di Servizi S.r.l. (avv.ti Marco Napoli, Sandor Del Fabro) c. Azienda di Servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Pio Albergo Trivulzio (avv. ti Massimo Meraviglia, Sabrina Allisio) e Celsius S.r.l. e Gi.Zeta S.r.l. (non costituite in giudizio) per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I n. 2316 del 2022
Accesso agli atti – appalti pubblici – fase esecutiva – regolarità contributiva – fondatezza della pretesa – segnalazione ANAC
Le società ricorrenti, dopo aver presentato istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione inerente la fase di verifica dei requisiti ex art. 32 co. 7 d.lgs. 50/2016 rispetto alla società aggiudicataria, dinanzi al diniego reso dall’amministrazione, agivano in giudizio. Il Tar Lombardia con sentenza 2316/2022 ha respinto il ricorso in questione sostenendo l’assenza dei presupposti normativi e sottolineando la peculiarità della disciplina dell’accesso in materia di appalti da intendersi quale forma di accesso particolarmente restrittiva. Le società ricorrenti, quindi, hanno proposto appello avverso tale pronuncia lamentandone l’erroneità e auspicandone l’integrale riforma.
Il Collegio investito della questione in esame, dopo aver brevemente analizzato la disciplina dell’accesso in materia di appalti, così come previsto dall’art 53 d.lgs. 50/2016, sostiene la sussistenza di un interesse qualificato dell’appellante a visionare gli atti richiesti laddove emerga il rischio che la commessa pubblica sia stata aggiudicata ad un’impresa che, nelle more della gara, abbia perso i requisiti quali la regolarità contributiva. Tale circostanza, infatti, ancorché siano decorsi i termini per l’impugnazione dell’aggiudicazione, potrebbe in ogni caso rilevare in virtù di una possibile segnalazione ANAC.
Alla luce di simili considerazioni, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza della pretesa ostensiva vantata dalle appellanti e disposto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente condanna dell’amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta.
G. FILISI