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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR VENETO, Sentenza n. 166/2023, Sulla mancanza del nesso di strumentalità necessaria

Pres. M. Filippi – Est. S. Mielli – La Linea 80 s.c. a r.l., (avv. Stefano Genovese ) c. Provincia di Treviso, (avvocati Carlo Rapicavoli, Massimo Bisiach e Sebastiano Tonon)

Accesso difensivo – accesso civico generalizzato – ostensione -  procedura di gara – Adunanza Plenaria – know how – segreti tecnici commerciali.

 

All’esito di una procedura di gara indetta dalla Provincia di Treviso, una società non aggiudicataria presentava all’Amministrazione una domanda di accesso motivata sia come accesso documentale proposto a fini difensivi che come accesso civico generalizzato, chiedendo l’ostensione di alcuni documenti.

La Pubblica Amministrazione aveva accolto la domanda di accesso per tutti i documenti richiesti, negando l’accesso all’offerta tecnica, perché La Linea 80 non aveva dimostrato la sussistenza di un interesse “specifico, concreto e attuale ad accedere alla documentazione tecnica”.

Il diniego è stato motivato con riferimento alla presenza di esigenze di riservatezza connesse alla tutela del “know how” dell’impresa, sottolineando che, ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, deve “darsi prevalenza alla tutela del segreto commerciale sull’interesse al controllo democratico all’azione amministrativa” esercitabile con l’accesso civico.

In ragione di ciò, la ricorrente impugnava il provvedimento di diniego parziale lamentando la violazione dell’articolo 53 comma 5 lett. a) e comma 6 del d.lgs 50 del 2016.

Il ricorso è stato respinto. Secondo il Collegio, il legislatore ha previsto delle limitazioni all’esercizio dell’accesso difensivo, anche con riguardo a quello esercitabile nell’ambito delle gare pubbliche, la cui ratio risiede nell'esigenza di impedire condotte opportunistiche degli operatori economici in concorrenza tra loro, i quali potrebbero altrimenti sfruttare l'istituto dell'accesso non già per prendere visione dell'offerta delle altre imprese partecipanti alla procedura e coltivare la legittima aspettativa dell’affidamento dell’appalto, ma per “giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri”.

Il Collegio pone in luce il fatto che la parte ricorrente ha già ottenuto l’ostensione di tutti gli atti della procedura con esclusione solamente dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Inoltre,  ha evidenziato che la parte ricorrente è stata solo invitata alla procedura di gara alla quale ha deciso di non partecipare, e non ha neppure impugnato, il bando e pertanto, rispetto alla procedura, è un soggetto terzo, privo di legittimazione ad un eventuale ricorso.

In definitiva, nel caso in esame, per quel che qui rileva, sarebbe mancata la dimostrazione, da parte della ricorrente del “nesso di strumentalità necessaria” tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.

 

B. GARGARI



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