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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Sentenza n. 58/2023, Improcedibile l’appello avverso il diniego di accesso per insussistenza dell’interesse dell’appellante

Ricorso promosso da Iniziative Commerciali Itc s.r.l. unipersonale (N. D’Alessandro) contro Eni s.p.a. e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, nei confronti di Consorzio Autostrade Siciliane, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e Saccone Rete s.r.l., per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Terza) n. 2804/2022, resa tra le parti, con cui veniva accolta la domanda di accesso di Eni s.p.a. avanzata nei confronti di Consorzio Autostrade Siciliane.

Accesso ai documenti amministrativi – Improcedibilità – Interesse dell’appellante – Riservatezza – Dati personali – Trattamento in sede giudiziaria

Si controverte in merito ad un’istanza di accesso formulata da Iniziative Commerciali Itc s.r.l. nei confronti di Consorzio Autostrade Siciliane, dopo che quest’ultima, con decreto dirigenziale 9 giugno 2022 n. 103/DG/2022, revocava la proposta di affidamento di un lotto di una procedura di gara avente ad oggetto la gestione dei Servizi OIL e attività collaterali di n. 6 aree di servizio autostradali.

Eni s.p.a. contestava il provvedimento assunto dal Consorzio per violazione dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 32, ottavo comma, e 33 del d.lgs. n. 50/2016, oltre a chiedere l’esibizione dei documenti di gara. Si costituiva ad opponendum Iniziative Commerciali, che in seguito impugnava la citata ordinanza n. 2804/2022 dinanzi al CGARS.

Il Consiglio ha dichiarato da subito l’appello improcedibile, premettendo che tutti gli atti richiesti […] sono stati trasmessi dal CAS […] ed hanno soddisfatto il diritto di informazione che aveva giustificato la richiesta dei documenti relativi al raccordo, come dedotto da Eni; essendo incontestata la circostanza dell’avvenuto adempimento dell’istanza di accesso, al Consiglio restava di valutare la sussistenza dell’interesse di parte appellante alla trattazione del ricorso.

Iniziative Commerciali, infatti, impugnava l’ordinanza n. 2804/2022 deducendo la carenza dei presupposti di cui all’art. 116, comma 2 c.p.a., compresa la mancata notifica ai controinteressati, e dei presupposti di cui all’art. 22, lettera c) della l. n. 241/1990, oltre che del d.P.R. n. 184/2006. Nel corpo del ricorso, tuttavia, non veniva richiamata alcuna istanza di accesso, né alcun provvedimento o silenzio alla stessa inerente: la domanda non veniva quindi formulata ai sensi dell’art. 116 c.p.a., nonostante il richiamo formale; neppure l’ordinanza gravata faceva riferimento ad alcuna istanza presentata in sede amministrativa, non risultando enucleati, neppure nell’ordinanza medesima, i presupposti sulla pronuncia ex art. 116 c.p.a. Pertanto, l’ordinanza doveva essere qualificata come ordine di esibizione di documenti ai sensi dell’art. 64, comma 3 e dell’art. 65 c.p.a., non potendo il giudice decidere su domanda non presentata. L’avvenuta esecuzione di detto ordine di esibizione ha comportato l’improcedibilità del ricorso in appello, senza necessità di valutare la ricorrenza dei presupposti citati.

Infine, il Collegio si è soffermato sul tema del diritto alla riservatezza, ex art. 8, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 196/2003 e della successiva regolamentazione europea, rilevando come il diritto di opposizione al trattamento dei dati deve considerarsi escluso quando il trattamento avvenga esclusivamente per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria o per ragioni di giustizia.

 

Elia Emma



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