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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 127/2023, L’operatività dell’istituto dell’accesso avente ad oggetto dati sanitari contenuti nella cartella clinica

Pres. R. Pupilella; Est. L.Viola – OMISSIS –OMISSIS (avv. ti Fabio Orlando, Carlotta Messeri) c. Azienda USL Toscana –OMISSIS (avv. ti Paolo Federigi, Liliana Molesti) e OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS (non costituita in giudizio)

Accesso difensivo – riservatezza – codice dei dati personali – dati personali e sanitari – bilanciamento

Il ricorrente, dopo aver presentato istanza di accesso difensivo avente ad oggetto la cartella clinica del ricovero presso l’ente ospedaliero, dinanzi al rigetto reso dall’amministrazione procedente, agiva in giudizio richiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso.

Il Tar investito della questione concernente l’analisi dei limiti del diritto di accesso in riferimento alle contrapposte esigenze di riservatezza, ritiene il ricorso fondato.

Nello specifico, infatti, l’art 24 co. 7 l. 241/1990, nel disciplinare l’istituto dell’accesso difensivo funzionale alla tutela degli interessi dell’istante, richiama espressamente il d.lgs. 196/2003 (codice della protezione dei dati personali) in un’ottica di bilanciamento di interessi. In particolare, il legislatore ammette l’ostensibilità dei documenti contenenti dati sensibili e giudiziari qualora ciò sia strettamente indispensabile e nei limiti di quanto sancito dall’art 60 d.lgs. 196/2003.

La norma citata prevede che il trattamento dei dati genetici relativi alla salute, alla vita o all’orientamento sessuale della persona sia consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso, sia di rango almeno pari al diritto dell’interessato.

 

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e dei precedenti giurisprudenziali in materia, il giudice amministrativo, nel caso di specie, riconosce la sussistenza di un interesse personale del ricorrente idoneo a legittimare la proposizione dell’istanza di accesso alla cartella clinica, motivata dalla necessità di acquisire dati fondamentali per difendersi in giudizio.

L’accesso così esercitato, dunque, appare funzionale alla tutela di un interesse strettamente attinente alla sfera personale dell’istante al pari del contrapposto diritto alla salute.

 

G. FILISI



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