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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2193/2023, L’accesso agli atti quale strumento volto ad evidenziare possibili situazioni di conflitto di interesse espressione di eventuali fenomeni corruttivi

Pres. C. Volpe; Est. G. Pascuzzi – Codacons -Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti (avv. ti Gino Giuliano, Carlo Rienzi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza c/o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri.

Accesso documentale – situazioni di conflitto di interesse –  trasparenza-  fondatezza della pretesa ostensiva

Il Codacons presentava istanza di accesso avente ad oggetto il curriculum vitae di un  dipendente dell’AGCM, al fine di accertare l’esistenza di una situazione di conflitto di interesse del funzionario che aveva ricoperto l’incarico di responsabile del procedimento nell’ambito della procedura avviata dall’Autorità nei confronti della società Ryanair su segnalazione dell’associazione Federconsumatori. Dinanzi al rigetto reso dal Responsabile della Corruzione e Trasparenza, il Codacons agiva in giudizio contestandone la legittimità e segnalando che il detto funzionario aveva precedentemente lavorato presso la Confcommercio Nazionale che, all’epoca, svolgeva iniziative di collaborazione proprio con l’associazione Federconsumatori.

Con sentenza n. 11507/2022 il Tar Lazio respingeva il ricorso sostenendo l’assenza dei presupposti fondanti il diritto di accesso. Parte ricorrente, quindi, ha proposto appello avverso tale pronuncia lamentandone l’erroneità ed auspicandone l’integrale riforma.

 

Il Collegio investito della questione, dopo aver brevemente delineato la disciplina in materia di accesso e i relativi presupposti applicativi ex artt. 22 e ss. l. 241/90, ritiene l’appello in esame meritevole di accoglimento.

Nello specifico, infatti, il giudice amministrativo rileva come l’interesse dell’appellante, consistente nel verificare mediante l’accesso al curcciulum vitae l’esistenza di un qualsiasi tipo di rapporto giuridico qualificato intercorso tra il professionista e l’associazione Federconsumatori, tale da evidenziare una possibile situazione di conflitto di interesse, appaia legittimo ed idoneo a fondare la pretesa ostensiva.

 

Alla luce di simili argomentazioni il Consiglio di Stato, non condividendo quanto sancito nella sentenza di primo grado, ha accolto l’appello e, di conseguenza, condannato l’AGCM all’ostensione della documentazione richiesta.

 

G. FILISI



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