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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 10/2023, Le SGR non sono assoggettate alla disciplina dell’accesso documentale e civico generalizzato

-  Pres. A. Vinciguerra., Est. R. Perilli

M. L. (avv.ti T. M. Ferrario e A. Cirasola) c. Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (avv. S. Cassamagnaghi) e nei cfr. di Investire Società di Gestione del Risparmio - SGR s.p.a. (avv.ti C. Cerami e V. Vavassori)

 

Accesso documentale – Accesso civico generalizzato – Società di gestione del risparmio – Difetto di giurisdizione

 

Il conduttore di una unità abitativa chiedeva alla fondazione proprietaria dell’edificio di accedere, a titolo di accesso documentale e civico generalizzato, a una serie di documenti relativi alla gestione del complesso immobiliare, che la fondazione aveva conferito a un fondo comune di investimento istituito da una società di gestione del risparmio (SGR). La richiesta era motivata allo scopo di verificare la correttezza dell’attività di gestione del fondo da parte della SGR, con particolare riferimento al rispetto della clausola di prelazione contenuta nel contratto di locazione in caso di alienazione degli appartamenti.

A fronte del diniego opposto dalla fondazione, l’interessato presentava ricorso al TAR, che con la pronuncia in epigrafe ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dalla controinteressata SGR relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo, il TAR ha osservato che il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR, che quest’ultima gestisce in piena autonomia rispetto alla fondazione seguendo logiche di mercato, in regime di concorrenza con gli altri operatori e con assunzione diretta del rischio di impresa, al fine di perseguire predeterminati fini di lucro. Il Fondo, pertanto, non può essere ricondotto nella nozione euro-unitaria di organismo di diritto pubblico, dato che lo stesso non viene istituito dalla SGR per il soddisfacimento di un interesse generale di carattere non industriale o non commerciale.

Appurato che la SGR non svolge in concreto un’attività di pubblico interesse, ne consegue che la stessa non è sottoposta alla disciplina dell’accesso documentale e nemmeno rientra nell’ambito soggettivo di applicazione dell’accesso civico generalizzato, atteso che il bene immobile conferito nel Fondo ha perso la sua connotazione pubblicistica e non può essere definito come risorsa pubblica.

Nemmeno varrebbe sostenere che la SGR svolge un pubblico servizio, dal momento che il servizio di gestione collettiva del risparmio, ossia l’investimento sui mercati e la gestione in forma aggregata del risparmio raccolto attraverso l’istituzione dei fondi di investimento immobiliare, è un’attività di impresa di natura squisitamente privatistica, svolta nell’interesse di una pluralità di investitori qualificati, e non un servizio strettamente connesso alla realizzazione degli interessi pubblici di cui la fondazione è portatrice.

Tutto quanto considerato, il TAR ha declinato la propria giurisdizione individuando il giudice ordinario quale giudice munito della giurisdizione sull’accertamento del diritto di accesso ai documenti di soggetti privati che non svolgono attività di pubblico interesse o un pubblico servizio.

 

L. DROGHINI

 

 



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