Pres. D. Burzichelli; Est. S. Accolla – E. C. (avv. Mauro Di Pace) c. Comune di Augusta (avv. Lucia Cipriano) - Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa (Avvocatura Distrettuale dello Stato) - Anas s.p.a. (avv. ti Elda Maria Toscano, Giusy Baccari)
Obbligo di conservazione della documentazione amministrativa – limiti di operatività – rigetto del ricorso
Parte ricorrente in seguito all’avvenuta espropriazione da parte dell’autorità amministrativa procedente del terreno di sua proprietà per motivi di interesse pubblico, lamentando la mancata emanazione del definitivo provvedimento di esproprio, formulava istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione della procedura in questione. Tuttavia, dinanzi, al rigetto reso dall’amministrazione, fondato sull’impossibilità di rinvenire gli atti richiesti, agiva in giudizio.
La questione sottoposta all’attenzione del Collegio, concerne l’analisi della portata dell’obbligo generale di conservazione della documentazione amministrativa.
Nello specifico, infatti, il giudice precisa come l’obbligo generale volto ad assicurare la corretta conservazione della documentazione sia destinato a soccombere qualora emergano circostanze eccezionali tali da rendere di fatto impossibile l’ostensione degli atti richiesti.
Ciò posto, nel caso di specie, il Tar, accogliendo la giustificazione resa dall’amministrazione procedente circa l’irreperibilità della documentazione irreversibilmente danneggiata nei rispettivi luoghi di conservazione e, ritenendo la stessa adeguatamente motivata, ha rigettato il ricorso in esame.
G. FILISI