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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 3693/2023, Sull’accesso difensivo in ambito sportivo

  Pres. Est. F. Arzillo - Omissis (rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio, Nicola Apa) c. F.I.G.C rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione

Accesso civico– Diniego - Legittimità – F.I.G.C – Natura istanza – Legittimazione – Rifiuto di provvedimento

 

Nella sentenza in analisi, il ricorrente trasmetteva alla Co.vi.So.c un’istanza di accesso difensivo ex art. 22, L. n. 241/1990, e di accesso civico generalizzato, ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013, ai fini del rilascio di un documento.
La Co.Vi.So.C., comunicava al ricorrente che “Il documento a cui si richiede di potere accedere è stato formato dalla Procura Federale che legge per conoscenza. La Vostra istanza, pertanto, è stata prontamente indirizzata a tale organo per quanto di competenza. Si prega quindi di fare riferimento alla Procura Federale la quale potrà compiutamente esprimersi sull’istanza formalizzata”.

Con ricorso ex art. 116 c.p.a., il ricorrente ha impugnato il documento della Co.Vi.So.C., facendo valere, con un unico motivo di ricorso, la lesione del suo diritto ad estrarre copia della stessa e chiedendo la concessione di misure cautelari sia collegiali sia monocratiche.

Il Collegio si è soffermato sulla natura giuridica della Co.Vi.So.C per comprendere se fosse possibile applicare le norme in materia di accesso.

Si è ritenuto che “tale diritto, infatti, è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse e la giurisprudenza, nel tentativo di chiarire il significato di tale ultimo inciso, ha precisato che gli obblighi di trasparenza ed imparzialità discendono non già dalla natura del soggetto, ma dalla natura dell’attività. Con riguardo, in generale, alle federazioni sportive, va rilevato che le stesse, pur essendo associazioni di diritto privato, sono al contempo inserite nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed esercitano sia poteri di autonomia privata sia potestà amministrative rilevanti per lordinamento statale, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dellatto che di volta in volta viene in rilievo.
Rappresentando la Co.Vi.So.C. una struttura tecnica di supporto alla F.I.G.C. si impone anche con riguardo ad essa la necessità di verificare, caso per caso, se il diritto di accesso agli atti azionato sia posto in relazione ai provvedimenti assunti dalla stessa in veste di associazione di diritto privato ovvero in veste pubblicistica, potendo per l’appunto tale diritto essere esercitato soltanto in relazione agli atti assunti in quest’ultima veste.

Alla Co.Vi.So.C. è attribuita, tra le altre, la funzione di controllo in relazione alla regolarità dei bilanci delle società calcistiche. Trattandosi, tra laltro, di controlli strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati, è evidente che in tal caso entrino in gioco finalità di natura pubblica, con la conseguente applicabilità, in linea di principio, della normativa sullaccesso.

Secondo il giudice amministrativo, con tale atto la Commissione, a fronte dell’istanza di accesso formulata dal ricorrente, ha provveduto dismettendo la propria competenza all’ostensione, motivando sulla base della circostanza che l’atto di cui si è chiesto l’accesso è stato formato dalla Procura Federale.
Chiarisce che il c.d. “rifiuto di provvedimento” si manifesta mediante un provvedimento negativo in senso proprio, il quale costituisce esercizio (in negativo) del potere.
In definitiva, per quel che qui rileva si deve riconoscere alla nota impugnata un contenuto provvedimentale per lo meno implicito.

Invero, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che “l’Amministrazione, anche quando non adotta formalmente un provvedimento, ma ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente, implementa i due elementi di una manifestazione chiara di volontà dell’organo competente e della possibilità di desumerne in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale

Si è ritenuto che in assenza di una puntuale disciplina dell’accesso difensivo in materia di ordinamento sportivo, il ricorso in esame è senz’altro ammissibile anche sotto il profilo dell’assenza di pregiudizialità sportiva.

Il presupposto richiesto ai fini dell’obbligo di ostensione - che la Legge n. 241/1990 pone in capo al soggetto pubblico ovvero al soggetto privato “limitatamente alle attività di pubblico interesse” dallo stesso svolte - consiste nell’aver formato o comunque nel detenere il documento oggetto dell’istanza di accesso.

In conclusione, sussistendo i presupposti di legge, il ricorso è stato accolto, previo assorbimento dei profili relativi all’accesso civico.

B. GARGARI



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