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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3160/2023, Sul rapporto tra riservatezza e accesso difensivo

 

Pres. O. Forlenza, Est. F. D’Alessandri - Imnova S.r.l.,  (avvocati Gianni Guarnieri e Luigi Medugno)  c. Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., (avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile e Antonio Pugliese)

Riservatezza – accesso difensivo – GSE – inammissibilità – istanza di accesso difensivo – 116 cpa.

 

Una società impugnava la sentenza del Tar Lazio che aveva dichiarato in parte inammissibile e irricevibile il ricorso per l’annullamento di una nota del GSE recante il rigetto dell’istanza di accesso difensivo formulata ai sensi dell’articolo 116 cpa.

Secondo il giudice di primo grado “La richiesta di accesso aveva ad oggetto l’ostensione delle fatture e dei dati di produzione dell’energia generata dall’impianto termoelettrico, alimentato a biogas da discarica, ubicato nel Comune di Maiolati Spontini (An), per il periodo che va dal 20.01.2006 alla data dell’istanza.
A tale richiesta è seguito il diniego opposto dall’amministrazione.

La richiesta di accesso del 23.6.2022, oltre che contestare il diniego precedente, chiedeva di nuovo l’accesso ai documenti già richiesti, limitati in questa seconda domanda, ai dati della produzione elettrica e alle fatture relativi al periodo compreso tra il 01.11.2014 ed il 31.05.2022. Anche a tale richiesta è seguito il diniego di accesso agli atti.
La richiesta di accesso del 19.7.2022, oltre che contestare nel merito i dinieghi precedenti, ha reiterato l’istanza nei termini di cui alla seconda domanda di accesso (del 23.6.2022) ...Va, altresì, dichiarata, in rito, l’inammissibilità del ricorso relativamente alla terza e alla seconda istanza di accesso, in quanto istanze reiterative della prima richiesta di accesso.

 Esse non sono autonomamente impugnabili mancando l’interesse all’azione, essendo, nella sostanza, riproduttive della prima istanza di accesso, in relazione alla quale, invece, il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto non tempestivo (il diniego del 15.6.2022 andava impugnato entro 30 giorni dalla sua conoscenza, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.).
La giurisprudenza ha avuto modo di mettere in evidenza come la mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata in precedenza, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso, non vincola l'amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I , 23/09/2021, n. 427; in termini T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 14/02/2022, n. 1797).
Nel caso in esame, oggetto delle reiterate richieste è sempre stato il medesimo, anche se nella seconda e terza istanza si chiedeva l’ostensione di fatture ricadenti su di un più ristretto ambito temporale, ciò che non muta i termini della questione.
Anche l’interesse dedotto non subisce variazioni di prospettazione, nel passaggio dalla prima alle successive richieste, in quanto le istanze sono, comunque, tutte riconducibili alla tutela di diritti di credito relativi alla quantificazione di provvigioni commisurate all’energia prodotta dall’impianto citato, in virtù di rapporti contrattuali (a cui il G.S.E. S.p.a. è del tutto estraneo) già oggetto di pendente contenzioso avanti al giudice ordinario, in relazione al quale l’ordinamento, ad ogni modo, prevede gli opportuni strumenti processuali di istruzione probatoria (artt. 210 e 213 c.p.c.).
Il ricorso va, pertanto, respinto per essere lo stesso in parte irricevibile e in parte inammissibile
”.

Secondo il Consiglio di Stato, sulla scorta dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18/03/2021, n. 4) si ritiene sussistente il diritto all’ostensione degli atti stante la qualificazione del carattere difensivo dell’istanza di accesso; la concezione ampia del diritto a difesa, di cui all’art. 24 della Costituzione, postula che il diritto all’accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall’ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi comunque verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità.

In definitiva, a) nel caso di specie si deve riconoscere la strumentalità dell’accesso alla difesa dei diritti, stante la puntuale motivazione sulla rilevanza della documentazione di cui si è chiesta lostensione rispetto alle pretese creditorie vantate dall’odierno appellante (ovverosia la strumentalità dei documenti richiesti alla dimostrazione della reale esistenza e, soprattutto, il giudice dell’accesso deve verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità dellatto di cui si chiede lostensione per le finalità di tutela della situazione giuridica soggettiva prospettata;
b) Non sussistono nel caso di specie interessi “antagonisti” all’accesso di rango e consistenza tale da poterlo escludere o limitare.
Infatti, il secondo periodo del richiamato comma 7 dell’articolo 24 della legge n. 241/90, in tema di accesso difensivo, precisa che solo nel caso in cui vengano in rilievo “dati sensibili e giudiziari” l’accesso è consentito esclusivamente laddove ciò sia strettamente indispensabile mentre, nel diverso caso in cui si tratti di dati c.d. 
sensibilissimi allora il bilanciamento tra il diritto a difesa e linteresse dei soggetti a mantenere il riserbo su questioni riferibili al loro stato di salute o alla loro sfera sessuale deve essere effettuato in ossequio all’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003.
Con ciò significando, in tale ultimo caso, che non solo l
interesse allostensione deve essere indispensabile per tutelare situazioni giuridiche meritevoli di tutela ma anche che tali situazioni siano di rango almeno pari a quelle riferibili al contrapposto diritto alla riservatezza, dovendo quindi consistere, a loro volta, in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

In conclusione, nel caso di specie le  esigenze di riservatezza paventate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato e dai controinteressati, non sono state considerate comunque riconducibili alla tutela di “dati sensibilissimi”, né di quelli “sensibili”, in quanto inerenti a interessi “puramente” economici e commerciali. Di conseguenza il diritto dell’appellante all’accesso a fini difensivi non doveva essere oggetto di bilanciamento con riferimento ad altri interessi prevalenti.
Inoltre, secondo il Collegio, non assume  rilevanza la circostanza che la questione dell’accesso agli atti sia stata sollevata anche in sede di giudizio civile. Gli eventuali rimedi o strumenti processuali previsti e azionati nel processo civile per ottenere l’accesso agli atti non incidono in alcun modo sull’ammissibilità di quelli contemplati dalla disciplina dell’accesso di cui alla l. n. 241/1990 e tutelati per il tramite del processo amministrativo.

B. GARGARI

 



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