Pres. Giani, Est. Fenicia – M. Rosselli del Turco, avvocati Piemontese Vallini contro Comune di Rapolano Terme Avvocati Attanasi – Coppola
Accesso civico– Diniego - Legittimità – Procura della repubblica – Pubblicazione – Diniego accesso
Nella sentenza in analisi, il ricorrente impugnava il parziale diniego di accesso ai sensi dell’articolo 116 c.p.a. Tuttavia, secondo l’Amministrazione, il ricorrente doveva ritenersi privo di un interesse individuale diretto concreto e giuridicamente qualificato e collegato alla documentazione richiesta non avendo il ricorrente coltivato i diritti connessi alla proprietà immobiliare in sede di scioglimento e di liquidazione della società e in sede di procedimento espropriativo. Il Collegio ha invece accolto il ricorso. Nello specifico, ha ritenuto di dover applicare al caso di specie il comma 7 dell’art. 24 l. 241/1990, che, con norma di chiusura della disciplina riferita ai limiti all’accesso, prevede che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
La norma ritiene il giudice, “consente dunque di accedere ai documenti amministrativi non solo quando questi siano utili per ragioni difensive, essendo pendente un giudizio davanti a un giudice, ma anche quando l’istante deve valutare se adire o meno il giudice e quindi necessita dei documenti per curare al meglio i propri interessi decidendo, causa cognita, se adire la strada amministrativa ovvero giudiziaria.
Nella fattispecie, non sembra che possa essere disconosciuto l’interesse del ricorrente ad esaminare lo svolgimento del procedimento espropriativo in tutti i suoi passaggi, anche sotto il profilo della partecipazione e delle notificazioni di legge, e a verificare se l’opera pubblica sia stata integralmente realizzata.
Inoltre, con riguardo alla seconda ragione opposta dal Comune resistente, relativa alla avvenuta acquisizione da parte della Procura della Repubblica della documentazione richiesta dall’odierno ricorrente, anche essa non può giustificare il denegato accesso poichè
“la mera esistenza di una - peraltro risalente - indagine penale non può costituire valida causa ostativa del diritto di accesso, che, si ripete, ai sensi dell’art. 24 comma 7 della L. 241 del 1990, deve comunque essere garantito ai richiedenti, in ordine ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere gli interessi giuridici di quest’ultimi.”
B. GARGARI