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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1077/2023, L’accesso agli atti in materia edilizia: il requisito della vicinitas

Pres. A. Scafuri; Est. M.L. Rotondano – OMISSIS (difeso dall’avv. Giacomo Sgobba) contro Comune di Conversano (difeso dall’avv. Gianluca Nocco) e OMISSIS (non costituito in giudizio)

Accesso documentale – edilizia – vicinitas – autonomia giudizio di accesso e giudizio impugnatorio – Ad. Plenaria n. 19/2020 – fondatezza del ricorso – interesse diretto concreto e attuale

Parte ricorrente, lamentando la realizzazione nei pressi della propria abitazione di una costruzione i cui pilastri e le cui travi erano tali da compromettere la veduta panoramica della zona, avanzava istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la pratica edilizia in questione. Tuttavia, dinanzi al silenzio rigetto reso dall’Ente, il ricorrente agiva in giudizio per richiedere l’accertamento del proprio diritto di accesso.

La pronuncia in esame verte sull’analisi dell’istituto dell’accesso agli atti in ambito edilizio caratterizzato dal requisito della “vicinitas” quale elemento cardine su cui si fonda la pretesa ostensiva del ricorrente.

In via preliminare il Collegio ritiene inammissibili le censure di rito sollevate dal Comune secondo cui l’interesse conoscitivo vantato dal ricorrente sarebbe stato già soddisfatto dall’avvenuta presentazione di richieste istruttorie nell’ambito di un diverso giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del relativo permesso di costruire. Il Tar sul punto, dopo aver richiamato il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020, sottolinea l’autonomia del giudizio di accesso agli atti rispetto a quello impugnatorio. Nello specifico, infatti, l’interesse del privato all’accesso documentale va inteso come interesse sostanziale, viceversa, l’acquisizione istruttoria documentale in corso di causa costituisce l’esercizio di un potere processuale.

Per quanto concerne il merito della causa, invece, il Collegio ritiene il ricorso in esame fondato. Secondo la giurisprudenza, infatti, il requisito della “vicinitas” sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio interessato. In tali circostanze emerge, dunque, una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal “quisque de populo” che, ai sensi dell’art 22 l. 241/90, legittima la pretesa ostensiva.

Ciò posto, nel caso di specie, è evidente come il ricorrente vanti un interesse diretto, concreto e attuale qualificato dall’elemento della vicinitas, data la realizzazione di un’opera edilizia nelle vicinanze della propria abitazione, su cui fonda il proprio diritto di accesso.

G. FILISI



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