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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 626/2023, Sull’effettiva sussistenza di un interesse diretto concreto e attuale all’ostensione

Pres. A. Mangia, Est. R.M. Palmieri - O.Lc. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto, Pietro Quinto contro Comune di Tricase

 

Provvedimento di diniego – Cambio di destinazione d’uso – Annullamento del diniego – Accesso documentale – Valenza autonoma del diritto di accesso – Termine per impugnare.

 

La ricorrente impugnava un provvedimento di diniego di rilascio di permesso per cambio di destinazione d’uso di immobili di sua proprietà.

Con istanza al Comune di Tricase chiedeva di accedere agli atti relativi alle pratiche edilizie di immobili situati nella medesima area ma la stessa veniva rigettata per genericità.

La ricorrente, chiedeva dunque l’annullamento del suddetto diniego, con conseguente ordine al Comune di Tricase di esibizione della documentazione oggetto della citata istanza ostensiva.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato.

Ebbene, ha ricordato il Collegio che il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se, indipendentemente cioè dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (C.d.S, AA.PP. nn. 5 e 6/2005).

Dunque, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr, ex plurimis: Consiglio Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012 n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegata alla documentazione cui si chiede di accedere.

La sentenza ribadisce l’importanza della valenza autonoma del diritto di accesso non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.

 In definitiva, per quel che qui rileva, ha ritenuto il Collegio che  “l'avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull'attualità dell'interesse all'accesso; non spetta all'amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente e negare l'accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l'eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l'ostensione del documento.”

 

B. GARGARI

 



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