Pres. M. G. Perpetuini; Est. M. Colagrande - Casa di Cura Privata “Di Lorenzo” S.p.a. (difesa dall’avv. Franco Coccoli e Lorenzo Aureli) contro Regione Abruzzo (difesa dall’ Avvocatura distrettuale dello Stato) Comune di Avezzano (difeso dall’avv. Guido Blandini) ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila (difesa dall’avv. Raffaele Daniele).
Accesso documentale – dati nosologici e prestazioni di ricovero – decreto commissariale n. 50/2011 – controllo generalizzato – attività di elaborazione dati – ricorso infondato
Società ricorrente, in quanto accreditata presso la Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni sanitarie, è soggetta a periodici controlli di competenza del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) dell’Asl volti a verificare l’appropriatezza, la congruità e la legittimità delle prestazioni svolte.
Dopo che l’Asl, all’esito di tale verifica, ha disposto la decurtazione del compenso per le prestazioni erogate negli anni 2016 – 2019, la società ricorrente ha proposto istanza di accesso avente ad oggetto tutta la documentazione su cui si sono fondati i relativi verbali di contestazione con la rispettiva indicazione dei numeri nosologici e delle tipologie di prestazioni da ricovero, così da verificare la correttezza dell’operato del NOC. Tuttavia, dinanzi al diniego reso dall’autorità amministrativa intimata, la società ricorrente ha agito in giudizio.
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sul punto, condividendo il principio di diritto espresso dal Tar Abruzzo con sentenza n. 493/2021 su un’analoga questione, dichiara il ricorso in esame infondato.
Nello specifico, infatti, per legge l’indagine condotta dal NOC per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle case di cura accreditate, si limita a verificare se il volume delle prestazioni erogate in regime di degenza ospedaliera, rispetti o meno la percentuale/soglia ammessa dal decreto commissariale n. 50/2011, senza svolgere alcun controllo analitico su ciascuna cartella clinica dei singoli ricoveri.
Viceversa, la documentazione richiesta dalla ricorrente, essendo volta a garantire la conoscenza specifica di quali fra le singole prestazioni erogate siano state considerate inappropriate, presupporrebbe un’attività di elaborazione di dati eccessivamente onerosa per l’Asl intimata oltre che contraria alle finalità del decreto commissariale n. 50/2011.
Alla luce di simili osservazioni, dunque, il giudice amministrativo investito della questione, precisa come la pretesa ostensiva vantata dalla ricorrente non possa essere accolta in quanto finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Ente che, come tale, si pone in contrasto con il dettato normativo di cui agli artt. 22 e ss. l. 241/1990.
G. FILISI